Gasolio commerciale: nuovo limite quantitativo per il rimborso

Gasolio commerciale: nuovo limite quantitativo per il rimborso

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Per il gasolio commerciale impiegato dagli autotrasportatori, le istanze di rimborso sono tipizzate per garantire l’efficacia delle norme del DL Fiscale n. 124/2019, che ha introdotto il nuovo limite quantitativo per il rimborso della quota di accisa agevolata. Infatti, è da quest’anno operativo il limite dei rimborsi fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso per ciascuno dei veicoli che possono beneficiare del beneficio in questione. 

Pertanto, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (primo trimestre 2020), con la nota 74668/20 l’Agenzia Dogane Monopoli sottolinea la necessità di prestare la massima cura nel compilare la colonna “Km percorsi” del Quadro A-1 dell’istanza di rimborso, che assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. 

Sul punto, si evidenzia l’importanza della tracciabilità dei dati di consumo, non solo per litro, ma anche per percorrenza effettiva e comprovabile. Ciò significa, in concreto, che in sede di richiesta di rimborso vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Questo impone, evidentemente, una riorganizzazione dei sistemi aziendali che consenta, puntualmente, il monitoraggio delle distanze percorse, non dovendo più essere riportato, invece, il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l’esercente, come sottolinea forse con fin troppo elevata cura, tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio competente. Di contro, viene altresì disposto che, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna di che trattasi vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso. 

Nella colonna dei consumi quantitativi, invece, quella cioè dei “litri consumati”, l’operatore continua ad essere tenuto ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo da intendersi quali effettivamente riforniti nel periodo.

In ultimo, si rilevano interessanti precisazioni per i c.d. mezzi speciali, ossia i rimorchi ed i semirimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi, come ad esempio i gruppi frigoriferi. Anche a questi mezzi è riconosciuto l’impiego agevolato sul gasolio consumato per l’azionamento delle speciali attrezzature per il fatto che le stesse sono necessariamente complementari alla funzione di trasporto di merci che richiedono certe condizioni per essere movimentate, tanto da essere considerati “un complesso veicolare unitariamente considerato”. Tuttavia, dato il nuovo parametro kilometrico di consumo, questi veicoli e apparecchi sono ora individuati in una colonna separata e, in luogo del dato sulla percorrenza, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate da un apposito contatore di cui è dotato l’impianto speciale. Per il primo periodo di applicazione, l’esercente che non abbia un apposito contatore deve prendere contatti con l’Ufficio locale, concordare una modalità di conteggio di fall back valida fino ad un congruo termine entro il quale il contatore deve essere istallato.

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