I termini di sospensione pro Fisco del DL Cura Italia

I termini di sospensione pro Fisco del DL Cura Italia

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Sono sospesi i termini di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio. Questo è quanto stabilisce l’art. 67 del DL 18/2020. Permangono, tuttavia, numerose perplessità, sia in ordine all’ambito applicativo della disposizione sia in riferimento alla disparità di trattamento nel rapporto tra Fisco e contribuente. 

In particolare, è prevista una sospensione, ricompresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, delle attività di “liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso”. Un raggio d’azione che, a prima lettura, sembrerebbe ricomprendere tutte le attività generalmente espletate dagli enti impositori. Tuttavia, il dubbio permane in riferimento alle attività di liquidazione delle imposte (art. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR n. 600/1973), considerato che la relazione illustrativa al Decreto, sembrerebbe escluderle dall’ambito applicativo della norma (“salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale”). Si dubita, peraltro che detta sospensione possa valere per tutti quei termini, non processuali ma solo procedimentali, che afferiscono ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni contro i PVC ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 o le deduzioni difensive ex art. 16 comma 4 del D. Lgs. 472/1997

L’art. 67 poi riserva particolare attenzione alle istanze di interpello presentate agli Uffici, sia prima dell’inizio del termine di sospensione (prima, quindi, dell’8 marzo), sia durante il periodo di sospensione. 

Nella prima ipotesi, sono sospesi, per lo stesso arco temporale (8 marzo - 31 maggio), i termini ordinari per rendere risposta a favore del contribuente, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (art. 11 della L. n. 212/2000; art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015; art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015), ovvero a seguito dell’invito dell’Amministrazione alla regolarizzazione delle medesime istanze (art. 3 del D. Lgs. n. 156/2015).

È in ogni caso consentito presentare istanze di interpello durante il periodo di sospensione (esclusivamente con modalità telematiche, PEC o anche posta ordinaria per i soggetti non residenti che non si avvalgono di domiciliazione in Italia) anche se, in questo caso, il termine ordinario per rendere risposta a favore del contribuente (entro 90 giorni, per gli interpelli ordinari; entro 120 giorni per gli interpelli probatori, antiabuso o disapplicativi), inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 (“dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione”).

Resta evidente la disparità di trattamento nel rapporto Fisco-contribuente. Si consideri infatti che, nei confronti di quest’ultimo, sono stati previsti termini assai più stringenti (fino al 15 aprile) in ordine alla sospensione delle attività inerenti al contenzioso tributario (art. 83) e sino al 31 maggio per il versamento dei pagamenti in scadenza (art. 68) che mal si conciliano con le previsioni di favore dettate invece per gli enti impositori.

Infatti tra le misure di particolare favore introdotte per l’Amministrazione finanziaria, spicca l’estensione di ben due anni, anche in deroga ai principi fissati nell’art. 3 dello Statuto del contribuente, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori, prevista dell’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2015, con scadenza naturale al 31 dicembre 2020 (art. 43 del DPR n. 600/1973), i termini di decadenza saranno postergati al 31 dicembre 2022, a giustificazione degli “eventi eccezionali” che hanno colpito il nostro Paese.

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