Con l’art. 83 del D.L. n. 18/2020, sono state dettate una serie di misure nell’ambito della giustizia civile, penale e, per quanto compatibili, della giustizia tributaria e militare. Oltre al rinvio d’ufficio delle udienze già fissate per i procedimenti pendenti, a data successiva al 15 aprile 2020 (a differenza del precedente termine del 22 marzo, previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 11/2020, oggi abrogato), è inoltre stabilita la sospensione dei termini, dal 9 marzo a 15 aprile, per il compimento di “qualsiasi atto” dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).
La norma è comunque destinata a suscitare parecchi dubbi interpretativi e problemi sul piano pratico.
Anzitutto, non è affatto chiaro se i termini di sospensione (9 marzo – 15 aprile, quindi un periodo di 38 giorni) debbano sommarsi o meno agli ordinari termini. Si pensi ad un atto impositivo notificato il 15 gennaio, con scadenza naturale per l’impugnazione del 16 marzo (giorno che ricade nel periodo di sospensione). Se i termini non si sommano, il ricorso andrebbe notificato entro il giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione (quindi, entro il 16 aprile); qualora, invece, i termini si potessero sommare, il ricorso andrebbe notificato entro il 22 aprile (60 giorni, più i 38 di sospensione). Al riguardo, considerando il dato testuale della norma (identico a quello della sospensione feriale) si propende per la seconda soluzione.
Appare poi evidente il disallineamento tra la norma in esame (art. 83), rispetto alla sospensione accordata a favore degli enti impositori. Volgendo infatti lo sguardo all’art. 67, comma 1, del medesimo Decreto, a favore degli Uffici opera una sospensione assai più estesa (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) anche con riferimento all’attività contenziosa con ripercussioni sul piano pratico, anche in tal caso, assai rilevanti. Si pensi, ad esempio, ad una sentenza di primo grado, i cui termini di impugnazione scadano nel periodo di sospensione (es. il 13 aprile): entrambe le parti (contribuente e Ufficio) potrebbero avere, per diverse ragioni, un interesse concreto ad impugnare la pronuncia. Per il contribuente opera la sospensione fino al 15 aprile mentre l’Ufficio, ad oggi, parrebbe fruire di un termine di sospensione assai più ampio, fino al 31 maggio. E’ evidente che una tale situazione non può essere accettata e contrasta con i principi sanciti dalla Costituzione.
Ulteriori dubbi potrebbero poi sorgere anche in riferimento agli accertamenti con adesione. Secondo infatti la disciplina generale, l’istanza ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, comporta la sospensione naturale dei termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (quindi, 60 giorni, più 90, per la notifica dell’eventuale ricorso).
Gli scenari ipotizzabili sono differenti, e tutti potenzialmente “pericolosi” nei confronti del contribuente. Infatti:
- se si ammette che la disciplina degli accertamenti con adesione non rientra né nel raggio d’azione dell’art. 67 (sospensione dall’8 marzo al 31 maggio), né in quello dell’art. 83 (sospensione dal 9 marzo al 15 aprile), vi sarebbe il rischio per il contribuente di non poter usufruire di una adesione effettiva con l’Ufficio in quanto ad oggi vi è una generale impossibilità di procedere ad ogni incontro con i funzionari responsabili;
- se invece si ammettesse che anche l’accertamento con adesione rientri nell’ambito applicativo della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 è necessaria la massima attenzione nel calcolo dei termini per la notifica del ricorso. L’Ufficio avrebbe una sospensione dei termini sino al 30 maggio 2020 (art. 67 comma 1) ma non il contribuente. Si pensi ad un avviso di accertamento notificato in data 13 dicembre 2019, cui sia stata presentata tempestiva istanza di accertamento con adesione, il termine “naturale” per presentare ricorso (60 più 90 giorni) scadrebbe l’11 maggio 2020. In tal caso il contribuente, in via cautelativa, dovrà considerare sempre e solo la sospensione dei termini processuali previsti dall’art. 83 per la notifica del ricorso e quindi ricominciare a farli decorrere dal 16 aprile senza attendere il 30 maggio.