Decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti concessi dal Governo con il decreto “Cura Italia”.

Si individuano in diversi articoli del decreto le disposizioni che prevedono la sospensione dei termini per i versamenti in scadenza nel mese di marzo, nonché per gli adempimenti previsti da domenica 8 marzo e sino al 31 maggio 2020.

Il decreto “Cura Italia” prevede diverse misure che interessano talune tipologie di contribuenti beni individuati ed altre che invece sono previste ad una platea più ampia.

In particolare, per il mese di marzo, in cui sono previste diverse scadenze per i versamenti sia fiscali che previdenziali, il decreto dispone anzitutto la rimessione in termini per quei versamenti che scadevano lo scorso 16 marzo che, se non sono stati effettuati, sono differiti ad oggi 20 marzo. Si tratta, in particolare, dei versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni inclusi, dice la norma, quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Dovrebbero rientrare fra questi i pagamenti relativi alla tassa di vidimazione dei libri sociali che, se non effettuati lo scorso 16 marzo, possono essere adempiuti senza sanzioni e interessi.

Per coloro che nel corso del periodo di imposta precedente non hanno ottenuto non ricavi superiori a 2 milioni di euro, il pagamento delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell’Iva è posticipato al 31 maggio 2020.

Si badi che, ad esempio, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, lo scorso 16 marzo scadevano i termini per il pagamento dell’Iva relativa al mese di febbraio, per i contribuenti mensili, nonché il saldo Iva annuale per coloro che decidono di procedere al versamento in un’unica soluzione ovvero per coloro che decidono di rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima, fino ad un massimo di nove rate. Chiaramente, per questi ultimi contribuenti, la sospensione prevista dal decreto è solo quella relativa al pagamento della prima rata; restano fermi, ad oggi, i versamenti delle rate successive alle relative scadenze. Pertanto, dopo aver pagato la seconda rata nel mese di aprile, salvo ulteriori sospensioni previste da un eventuale decreto, nel mese di maggio si pagherà la terza rata entro il 16 e la prima, oggetto dell’attuale sospensione, entro il 31 maggio. Si badi, comunque, che i contribuenti possono altresì scegliere di versare il saldo Iva entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; in questo caso, non sarebbero interessati dalla sospensione prevista dal decreto Cura Italia.

Non sono previsti limiti di ricavi e detti adempimenti sono sospesi tuot court per talune categorie di contribuenti ben individuati dalla norma, quali: le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, nonché le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, e tanti altri, nonché per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  

Sono infine prorogati al 30 giugno 2020 i pagamenti relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; mentre dovranno essere pagate entro il 31 maggio 2020, la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. 

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