La Circolare n. 4 del 20 marzo 2020 detta una serie di indicazioni operative a favore degli Uffici per le istanze di interpello presentate dai contribuenti prima o durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Ricordiamo brevemente che la norma in esame, nonostante abbia disposto la sospensione generalizzata, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini per le attività degli Uffici e, tra esse, per rendere risposta alle istanze di interpello, consente comunque al contribuente di poter presentare la relativa istanza anche durante il predetto intervallo temporale, esclusivamente con modalità telematica (mediante PEC o posta elettronica ordinaria per soggetti non residenti che non si siano domiciliati nel territorio dello Stato). In questo caso, i termini ordinari per rendere risposta (90 giorni per gli interpelli qualificatori; 120 per quelli interpretativi, antiabuso e disapplicativi) cominceranno a decorrere a conclusione del periodo di sospensione, quindi dal 1° giugno 2020.
Durante questo periodo gli Uffici assicureranno comunque, compatibilmente con la situazione di emergenza e previa adozione di misure organizzative, l’attività ordinaria, per esempio la richiesta di regolarizzazione delle istanze, la richiesta di documenti integrativi, la possibilità di fornire pareri a favore dei contribuenti, svolgere interlocuzioni formali. Resta comunque inibita qualsiasi altra attività che in qualche modo coinvolga la mobilità dei funzionari o del contribuente, come la possibilità di poter accedere presso le sedi dell’attività d’impresa, perché non compatibili con le finalità e con quanto previsto dal Decreto in ordine alla sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori (art. 67).
Particolare attenzione viene poi riservato al tema della richiesta di integrazione documentale (art. 4 del D. Lgs. n. 156/2015). Viene chiarito che, se l’Ufficio dovesse comunque richiedere l’integrazione durante il periodo di sospensione, il termine legale di un anno posto a carico del contribuente per poter integrare la relativa istanza (pena la rinuncia alla stessa), inizierà a decorrere dal 1° giugno. Stesso termine, se i documenti sono stati già integrati da parte del contribuente nel predetto intervallo temporale: il nuovo termine di sessanta giorni posto a carico dell’Amministrazione per rendere risposta (pena la formazione del silenzio assenso), inizierà anch’esso a decorrere dal 1° giugno.
Altro regime sottoposto alla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio riguarda i termini di istruttoria per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo ovvero alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata. Resta fermo, come in precedenza detto, la possibilità per gli Uffici di poter inoltrare richieste di regolarizzazione o di integrazione documentale: anche in questo caso, i termini legali previsti per poter integrare la relativa istruttoria cominceranno a decorrere dal 1° giugno. Resta salva comunque la possibilità di presentarle anche durante il periodo di sospensione, ovvero la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di poter notificare il provvedimento di ammissione o di rigetto, con carattere di definitività, durante il predetto periodo.