Accertamenti con adesione e accertamenti esecutivi: la circolare n. 5/E/2020

Accertamenti con adesione e accertamenti esecutivi: la circolare n. 5/E/2020

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Sospesi dal 9 marzo al 15 aprile i termini per gli accertamenti con adesione mentre non sono sospesi i termini per il pagamento degli accertamenti esecutivi. Questi alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 5 del 20 marzo scorso che ha esaminato la sospensione dei termini per i versamenti dovuti in relazione agli avvisi di accertamento c.d. esecutivi, ex art. 68 e dei termini processuali ex art. 83 del D.L. 18/2020.

In primo luogo è stato chiarito che il termine di sospensione processuale previsto dall’art. 83, comma 2 (9 marzo – 15 aprile, di 38 giorni) deve “sommarsi” ai termini ordinari di impugnazione. Quindi, per un avviso di accertamento notificato in data 7 febbraio, la cui scadenza naturale ricada nel periodo di sospensione, il ricorso andrà notificato entro il 15 maggio (60 giorni, più i 38 di sospensione). 

Le stesse regole di sospensione dei termini processuali valgono poi per il versamento degli importi ridotti dovuti in sede di acquiescenza (art. 15 del D. Lgs. n. 218/97) ovvero, in caso di impugnazione dell’atto, per il versamento a titolo provvisorio in pendenza di giudizio (1/3 dell’importo al netto delle sanzioni, ex art. 15 del DPR n. 602/73). 

Dubbi erano sorti sul regime di sospensione applicabile alle domande di accertamento con adesione. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 218/97, la domanda di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per il ricorso. La circolare in esame n. 5 (confermando quanto sostenuto già in tema di termini di sospensione feriale con la ris. 159/99) chiarisce il dubbio alla nota 3 “si aggiunge che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato art. 83, fra l’altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 può essere formulata anteriormente all’impugnazione dell’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza”.

L’Agenzia delle Entrate pertanto chiarisce che la sospensione di 38 giorni prevista dall’art. 83 del DL 18/2020 è cumulabile con la sospensione di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.

Invece, qualora l’atto impositivo venga notificato durante il periodo di sospensione (tra il 9 marzo ed il 15 aprile), il termine per poter impugnare, ovvero per i versamenti dovuti, decorre dal primo giorno successivo al termine di sospensione (quindi, dal 16 aprile). Quest’ultimo passaggio del Documento di prassi sorprende in quanto l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe riconoscere la possibilità di continuare a notificare un avviso di accertamento anche durante il predetto intervallo temporale, nonostante la previsione contenuta nell’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che sospende (in maniera più estesa, dall’8 marzo al 31 maggio 2020) i termini relativi all’attività degli enti impositori, ove viene ricompresa anche l’attività di “accertamento”.

Lascia poi perplessi, dato il momento di emergenza e stante le finalità con cui il Decreto c.d. “Cura Italia” è stato emanato, un ulteriore passaggio. Viene infatti esclusa la possibilità che i versamenti dovuti a seguito della notifica degli avvisi di accertamento c.d. esecutivi possano rientrare nella sospensione “allargata” dei termini prevista dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (8 marzo – 31 maggio). Applicandosi, agli stessi, solo il termine dell’art. 83, comma 2. E questo, giustificato semplicemente da “ragioni di ordine sistematico”.

Così, nell’ambito applicativo di quest’ultima norma, potranno piuttosto rientrare solo i termini per i versamenti dovuti a seguito dell’affidamento in carico e della relativa comunicazione da parte dell’Agente della riscossione. La medesima soluzione, nonostante la circolare non lo dica espressamente, deve valere per la definizione agevolata al terzo delle sanzioni.

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