Si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione la sospensione dei termini processuali (art. 83 del DL 18/2020).
Questo importantissimo chiarimento è stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020.
Con l’art. 83 DL 18/2020 è stata introdotta la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo a 15 aprile, per il compimento di “qualsiasi atto” dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).
Ne consegue che il termine dei 60 giorni per l’impugnazione di un accertamento, ancora pendente alla data del 9 marzo, diventa di fatto di 98 giorni.
Sono sorti molti dubbi su quali potessero essere le implicazioni con la domanda di accertamento con adesione. Infatti, secondo la disciplina generale, l’istanza proposta dal contribuente ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, comporta la sospensione naturale dei termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (quindi, 60 giorni, più 90, per la notifica dell’eventuale ricorso).
La circolare n. 6/E/2020 fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. In primo luogo, chiarisce che non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67, comma 1, (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) in quanto disciplina solo la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.
In secondo luogo, conferma che la sospensione processuale di 38 giorni prevista dall’art. 83 si cumula con la sospensione di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione. Pertanto, al termine per impugnare con ricorso un accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente si applicano cumulativamente:
- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall’art. 83 del DL.
La circolare, per essere il più chiara possibile, porta anche un esempio. Nel caso di avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione andrebbe a scadere il 27 luglio 2020.
Pertanto, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto se i termini di adesione decorressero dal 9 marzo al 15 aprile.
Questa è la posizione logica e coerente con il passato dell’Agenzia delle Entrate, certamente per maggiore tranquillità di tutti sarebbe necessario una esplicita previsione normativa.
Ricordiamo infatti che era dovuto intervenire il Legislatore, dopo un contrasto di vedute tra Cassazione e Agenzia delle Entrate, con una norma di interpretazione autentica (art. 7-quater comma 18 del D.L 22.10.2016 n. 193) per risolvere il medesimo problema sorto con la sospensione feriale dei termini.
Speriamo quindi che questa lacuna venga colmata in sede di conversione del DL.