Disallineamento dei termini amministrativi e processuali nel DL Cura Italia: critiche della Corte dei Conti

Disallineamento dei termini amministrativi e processuali nel DL Cura Italia: critiche della Corte dei Conti

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

La Corte dei Conti pubblica una interessante memoria in commento al Decreto n. 18/2020 c.d. Cura Italia, investendo anche la tematica sulla sospensione dell’attività degli enti impositori (art. 67), sulla sospensione dei termini per i versamenti dei contribuenti (art. 68) e, infine, sulla sospensione dei termini processuali (art. 83). Appare chiara la posizione dell’organo di giurisdizione contabile, che denuncia l’evidente disallineamento non solo dei termini, ma soprattutto delle posizioni processuali tra contribuente e Fisco, a discapito dei principi costituzionali di parità delle parti e di uguaglianza.

Ricordiamo brevemente il contenuto delle norme

L’art. 67 dispone, a favore degli Uffici, la sospensione generalizzata, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, di tutte le attività da questi svolti, quindi di controllo, di liquidazione, di accertamento, di riscossione, compresa l’attività di contenzioso. L’ultimo comma della norma in commento, richiamando l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, prevede l’estensione del termine decadenziale di due anni dell’attività accertativa, i cui termini sarebbero spirati il prossimo 31.12.2020 (l’anno d’imposta 2015, andrà così a scadere il 31.12.2022).

L’art. 68 prevede invece la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti posti a carico dei contribuenti, derivanti da cartelle di pagamento (comprese quelle da piani di rateazione) ed avvisi di accertamento c.d. esecutivi. Su questi ultimi, la Circ. n. 5/E del 20 marzo, con un’interpretazione assai dubbiosa, ha limitato il raggio di azione degli accertamenti esecutivi ai soli casi in cui il relativo carico sia stato già affidato all’Agente della riscossione, restando di fatto esclusi gli atti ancora pendenti al periodo di interruzione e gli atti non espressamente richiamati come avvisi bonari, piani di rateazione da adesione, mediazione o da conciliazione giudiziale. Inoltre, al termine del periodo di sospensione, il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’importo sospeso, in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno prossimo.

Infine l’art. 83 dispone la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (di 38 giorni), per il compimento di qualsiasi atto processuale, i cui termini di rito fossero ancora pendenti nel predetto intervallo temporale. Con la già citata Circ. n. 5/E, l’Agenzia ha chiarito anzitutto che il termine di sospensione di 38 giorni si potesse sommare al termine ordinario per proporre il ricorso (quindi 60, più 38). 

Sin da subito è stato criticato il disallineamento dei termini di cui gode l’Ufficio rispetto alla posizione del contribuente, iniziando proprio dai termini processuali, più estesi a favore del primo (art. 67), rispetto al secondo (art. 83, comma 2). 

La Corte dei Conti, con il proprio documento, evidenzia questo dato, chiede un intervento riformatore del Legislatore in sede di conversione. Per la Corte il disallineamento un ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo e chiede pertanto “di espungere dal testo dell’art. 67 il riferimento all’attività di contenzioso”. 

La Corte poi contesta l’estensione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti (art. 67, comma 4, che richiama l’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015) che si pone in evidente contrasto con un altro principio, quello cioè di corrispondenza, “per effetto di una sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti”. 

Infine critica un ulteriore circostanza sfavorevole per il contribuente, contenuta nell’art. 68, sul versamento obbligatorio, in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno, dei carichi sospesi, in cui “la mancata esplicita riproposizione della facoltà di rateizzare, nei modi ordinari, i carichi oggetto di sospensione, potrebbe comunque comportare elementi di incertezza in sede applicativa”.

Si auspica che questa netta presa di posizione della Corte dei Conti a favore dei contribuenti, possa essere presa in considerazione dal Legislatore, in sede di conversione del DL.

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