Dogane: sospensione termini dei procedimenti amministrativi

Dogane: sospensione termini dei procedimenti amministrativi

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Operatività doganale ridotta per le Dogane e procedimenti amministrativi rallentati o interrotti se non hanno ad oggetto istanze indifferibili ed urgenti. Con la Determinazione Direttoriale 100430/2020, infatti, l’Agenzia Dogane e Monopoli risponde in maniera drastica ad una problematica assai rilevante, per cui non è normativamente possibile per il legislatore nazionale differire i procedimenti regolati dal Codice doganale dell’UE (CDU).

Il DL 18/2020 Cura Italia, all’art. 103 ha come noto disposto una sospensione, dal 23.2.20 al 15.4.20, dei termini dei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte, sia con procedura d’ufficio. Questa disposizione, però, come già reso noto dalla stessa Amministrazione (cfr. nota 95986.20) non può applicarsi ai procedimenti tipici doganali, governati dall’art. 22, CDU, che stabilisce il termine per le “decisioni”, pari di norma a 120 giorni, prorogabili di altri 30.

In questo contesto, però, l’Agenzia da un lato dispone misure riorganizzative per far fronte all’emergenza, rimodulando le forze in carico agli Uffici, ma dall’altro scongiura il possibile sovraccarico di lavoro ritenendo che, in linea generale “l’attività istruttoria ed autorizzativa relativa alle decisioni doganali non assume carattere di indifferibilità se non in casi eccezionali, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici ATECO considerati essenziali nel periodo emergenziale”.

Questa conclusione, obiettivamente discutibile, ha portato ad alcune decisioni, alcune delle quali particolarmente gravose per alcuni contribuenti, che rischiano di rallentare non solo l’attività delle imprese operanti con l’estero, ma anche l’intero indotto attorno ad esse gravante.

A livello generale, infatti, le linee di decisione sono tre:

  • (i) anzitutto, e fin qui in maniera assolutamente condivisibile, gli operatori sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti, o a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite;
  • (ii) in secondo luogo, salvo i suddetti casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, ADM comunica che non procederà all’accettazione;
  • (iii) infine, in maniera ancora più drastica, si rende noto che, qualora l’attività istruttoria non sia già ad uno stadio avanzato, l’Ufficio potrà addirittura “adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale” e l’operatore potrà poi “riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità”. 

È evidente la forzatura sul piano del diritto amministrativo, come l’effetto di rallentamento di un settore come quello del commercio internazionale che, come il suo indotto, è in piena crisi. Sarebbe utile, piuttosto, incentivare al massimo ogni possibilità di audit remoto, di intervista on line ed ogni possibilità di controllo per mezzo di video o altri supporti.

A livello applicativo, la Determinazione in commento è resa esecutiva dalla Direttiva n. 100433/20, che offre ulteriori spunti di sicuro interesse. Con questo atto, infatti, si invitano gli operatori economici che hanno autorizzazioni in scadenza (es. perfezionamenti, ammissioni temporanee, ed use) a chiederne la sospensione, mentre per le istanze di esportatore autorizzato o di AEO, queste verranno concluse solo se possibile operare in modalità di lavoro agile.

Proprio questo è un punto decisivo dell’impostazione organizzativa degli Uffici che, pur tra le innumerevoli difficoltà, dovrebbero concentrare l’attività live sulle operazioni urgenti, non interrompendo le restanti, ma rilanciando su un sistema di lavoro a distanza che ormai è l’attualità professionale in ogni settore.

Molto interessante, infine, è la facilitazione che è riservata al processo di vidimazione dei certificati FORM A, EUR.1, EUR-MED o A.TR., per i quali la stessa Commissione ha riferito alle dogane nazionali che è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell’originale a cessazione dell’emergenza in corso.

}