Niente proroghe e differimenti per i dazi doganali

Niente proroghe e differimenti per i dazi doganali

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Per i dazi doganali, valgono le regole UE e non sono ammessi differimenti, proroghe, né ipotesi di allungamento dei termini di verifica, accertamento o riscossione. Sono queste le conclusioni dell’ulteriore intervento di chiarimento sugli effetti del DL n. 18 del 2020 emanato dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

La prima questione affrontata dall’Amministrazione è riferita agli effetti dell’art. 67 del DL 18/20, che ha previsto la sospensione dall’8.3.20 al 31.5.20 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori, prorogandone al contempo, di due anni, i termini di prescrizione. Precisa la Dogana, però, che questa norma non si applica in materia di “dazi doganali e dei connessi diritti doganali”, dove vale la norma primaria recata dal codice, che fissa la decadenza dall’azione di accertamenti in tre anni, senza prevederne ipotesi di proroga.

Sul punto, pure condivisibile a livello di principio, si osserva che il disposto del codice è relativo ai soli dazi (risorse proprie) e non anche, necessariamente, agli altri “diritti doganali”, come l’Iva o le accise d’importazione.

Inoltre, è bene osservare che, accanto a questa posizione, sarebbe utile indirizzare gli uffici affinché, in questo periodo, procedano agli accertamenti strettamente necessari, ossia quelli in scadenza, perché per i contribuenti gestire oggi verifiche, magari massive ed a posteriori, si può rilevare una criticità non sostenibile.

In ultimo, è interessante l’osservazione della Commissione Ue, riportata dalla stessa autorità doganale, per cui non vi è alcuna idea, in questo periodo di profonda crisi, di “posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'UE da parte degli operatori”, che possono essere sospesi, in fase esecutiva, per “gravi difficoltà economiche e sociali”, come previsto dal Codice doganale UE.

Un secondo tema, pure rilevante, attiene agli effetti doganali delle disposizioni di cui all’art. 68 del DL 18/2020, che ha disposto, anzitutto, la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, versamenti che dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Questa norma, al contrario della precedente, si applica anche in dogana, in quanto non incompatibile con il sistema di riscossione dei dazi previsto in ambito Ue, sebbene anche su questo punto l’autorità mantenga una riserva, da sciogliersi dopo i prossimi confronti proprio con la Commissione UE.

Ancora sull’art. 68, viene esplicitato come si applichi anche ai dazi la disposizione del relativo comma 3, per cui è differito il termine per il versamento della rata dovuta per le definizioni agevolate dei carichi di riscossione; resta inteso che, al termine del differimento, il contribuente pagherà, unitamente, due rate, quella scadenzata e quella differita. 

Altre precisazioni coinvolgono poi l’art. 92 del DL 18/2020, che ha differito il pagamento dei diritti doganali, già corrisposti in via differita, di ulteriori 30 giorni, norma che avrebbe avuto migliore utilità se anche la capienza del credito degli operatori fosse aumentata, evitando che la stessa sia di fatto inapplicabile, anche se sul punto la dogana è netta nel rifiutare questa ipotesi. Inoltre, sempre su questo tema, si osserva che la proroga viene, per la verità con non troppo utile restrizione derivante da una precisa interpretazione del Codice, riservata ai soli soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”, in quanto i soli richiamati dall’art. 61 del DL in commento. Sul punto, si ritiene superata la tematica dell’esatta individuazione dei soggetti qualificabili come “gestori di servizi di trasporto”, ora indicati dalla Ris. 14/E/2020 dell’Agenzia Entrate; tuttavia, resta la questione degli operatori industriali o commerciali che agiscono direttamente con il loro conto, esclusi da un beneficio che, si ritiene, poteva essere concesso in via generalizzata, almeno per l’Iva all’importazione.

In ultimo, la Dogana precisa che le sospensioni dei termini per gli interpelli non si applicano per quelli richiesti dalla regolamentazione doganale UE, che è prevalente, salva proroga richiesta dall’autorità o dagli operatori.

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