L’effetto differimento e sospensione degli adempimenti e dei versamenti creati dal Dl cura Italia (Dl 18/2020) si estende anche ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In particolare, sono stati rinviati i termini per il pagamento differito dei diritti doganali, delle accise sui carburanti e di quelle sull’energia elettrica ed il gas, mentre altre semplificazioni sono state introdotte per prassi da parte della stessa Agenzia. Oltre alla sospensione delle verifiche e degli accertamenti, nonché delle esecuzioni forzate dei crediti doganali, si registrano infatti ulteriori ipotesi di rinvio di prossime scadenze fiscali che interessano, per competenza, l’autorità doganale nazionale.
In primo luogo, si rileva la portata dell’art. 92 del DL in esame, per cui, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla situazione attuale, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 30.4.20 ed effettuati in via differita ai sensi del T.U. delle Leggi Doganali, sono ulteriormente differiti di 30 giorni senza applicazione di interessi. Vero è, in proposito, che il differimento avrebbe migliore utilità se anche la capienza del credito degli operatori fosse aumentata proporzionalmente, evitando il rischio che la proroga si riveli di fatto inaccessibile.
A questo tema si aggiunge, sul lato invece delle accise, un duplice differimento. Anzitutto, come confermato dal Comunicato n. 94480/20, posto che l’art. 60 del Decreto dispone che i versamenti in scadenza il 16.3.20 sono prorogati al 20.3.20, sono così differiti i termini per le accise relative alle immissioni in consumo di prodotti energetici e per le rate mensili per l’energia elettrica.
Oltre a ciò, posto che l’art. 62 del DL sospende gli “adempimenti tributari, diversi dai versamenti”, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.20 e il 31.5.20, in materia di energia elettrica e gas naturale i soggetti tenuti alle dichiarazioni annuali potranno provvedere entro il 30.6.20. Di contro, rimangono gli oneri di versamento, anche a conguaglio, atteso che la sospensione non ha effetto generale per tutti i versamenti tributari.
Ancora, ai sensi della medesima disposizione, si pongono due ulteriori temi, oggi ancora non chiariti espressamente e sui quali si auspicano interventi sia di Dogane che di Entrate. Si tratta, anzitutto, del differimento – analogo a quello di cui sopra - del termine per le dichiarazioni Intrastat, che pure si ritiene percorribile; e si tratta, altresì, dell’estensione agli spedizionieri della sospensione dai versamenti di cui all’art. 62 del DL, in quanto anch’essi “soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci”.
Si moltiplicano poi i provvedimenti di prassi per agevolare gli stakeholders. Si rileva anzitutto che, con forzatura interpretativa, si è addirittura differita l’entrata in vigore delle nuove regole sulle licenze per impianti e depositi ad uso privato, prevista all'1.4.20 ed ora rimandata al 30.6.20.
In ultimo, è interessante il riconoscimento di corsie preferenziali per l’import in franchigia dai dazi e dall’Iva di materiale per la ricerca e medico-sanitario nel quadro di situazioni emergenziali, oltre che di pratiche operative agevolate per eseguire controlli su strumenti e apparecchi sanitari, nonché di DPI e dispositivi medici destinati agli organi dello Stato impegnati a fronteggiare il Covid-19.