Determinazione 25 marzo 2020: differimento diritti doganali

Determinazione 25 marzo 2020: differimento diritti doganali

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Le disposizioni del DL “Cura Italia” relative al pagamento differito di 30 giorni dei diritti doganali si applicano alle imprese di trasporto e si estendono tra gli altri anche agli spedizionieri doganali ma non interessano le imprese industriali e commerciali. 

Con la Determinazione Direttoriale 98769/2020, l’Agenzia Dogane e Monopoli conferma le conclusioni già anticipate con la nota 95986 dello scorso 19 marzo, (si veda il sole 24 ore del 24 marzo scorso) precisando tuttavia il perimetro di applicazione della norma di cui all’art. 92 del DL 18/2020. Con quest’ultima disposizione, infatti, è stato disposto che “il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del TU Leggi Doganali, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi”.

La norma ha creato negli operatori non poche questioni applicative, connesse alle modalità di concessione del beneficio, da un lato, ed all’individuazione dei soggetti che possono accedere a questa agevolazione, dall’altro.

Sul primo punto, meno critico, si è osservato che la norma consente di pagare dopo ulteriori 30 giorni i diritti doganali maturati in un preciso arco temporale dal 17 marzo al 30 aprile, sebbene essa avrebbe avuto ancor maggiore efficacia se il differimento fosse stato ulteriormente esteso oltre il termine ordinario di legge, allungandosi non solo i tempi di pagamento, ma anche quelli di operatività “a debito”. Tale obbiettivo potrebbe raggiungersi, in prospettiva di conversione della disposizione o di rinnovo della norma, se anche la capienza del credito degli operatori fosse aumentata.

In secondo luogo, e venendo al tema esplicitato dalla Determinazione Direttoriale, si osserva che la proroga di pagamento prevista per legge è stata, sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 92 del Decreto 18/2020, riservata ai soli soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”. 

Sul punto, da un lato la Dogana chiarisce un dubbio che aveva subito colto gli operatori, relativo alla corretta individuazione di tali soggetti. Infatti, in coordinamento con il Ministero dei Trasporti e con l’Agenzia delle Entrate (ris. 12 e 14 del 2020), è confermato un elenco esteso di codici Ateco ascrivibili alla categoria di soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”. Tra questi, si annoverano i trasportatori, i depositari, i corrieri, i vettori internazionali e, ancor più importante ai nostri fini, gli spedizionieri doganali e le imprese spedizione internazionale e i servizi logistici. Tutti questi operatori, per accedere al beneficio, devono presentare una autocertificazione ex DPR 445/2000, attestante l’appartenenza ad uno dei settori sopra indicati. 

Dall’altro lato, però, sulla base della predetta interpretazione restrittiva dell’art. 92, rafforzata dal richiamo dell’art. 112 del codice doganale unionale (reg 952/2013/UE) che comunque può dirsi riferita ai soli dazi e non anche agli altri diritti di confine, l’agevolazione viene appunto riservata, per tutti i predetti tributi, solo ai soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”.

Restano dunque esclusi gli operatori industriali o commerciali che agiscono direttamente con il loro conto, esclusi da un beneficio che, si ritiene, poteva essere concesso in via generalizzata, almeno per l'Iva all'importazione. Solo in questo modo il beneficio potrebbe dirsi completo ed in grado di concedere il dovuto respiro finanziario alle imprese importatrici profondamente colpite dall'attuale crisi.

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