Trasformazione delle DTA sole per le nuove cessioni di NPL

Trasformazione delle DTA sole per le nuove cessioni di NPL

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Di Santacroce Benedetto, Avolio Diego

Il Decretolegge “cura Italia” prevede delle misure di sostegno finanziario per le imprese con crediti deteriorati (non performing loans, NPL) anche non bancarie. Viene in particolare prevista la possibilità di procedere alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) relative alle perdite fiscali non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione dei crediti stessi. È inoltre consentita la trasformazione in credito d’imposta per le DTA relative alle eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione del credito deteriorato. La norma non fa menzione delle eccedenze di interessi passivi. 

Taluni aspetti della disciplina necessitano di chiarimenti e correzioni, che potranno utilmente formare oggetto di intervento in sede di conversione in legge del Decreto “cura Italia”, a cominciare dall’ambito soggettivo di applicazione. La norma fa infatti riferimento alle sole società; non è chiaro il motivo per cui non potrebbero fruire di tale normativa anche gli enti non commerciali, per l’attività d’impresa eventualmente esercitata; dovrebbero parimenti potere fruire della trasformazione delle DTA le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina contenuta all’art. 55 del Decreto “cura Italia” si applica alle cessioni a titolo oneroso, intervenute entro il 31 dicembre 2020, di NPL sia di natura commerciale sia di natura finanziaria. Per espressa previsione normativa, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

La trasformazione delle DTA avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data della cessione dei NPL. Per questo, si è dell’avviso che la disciplina in commento possa interessare le sole cessioni di NPL intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto “cura Italia”, vale a dire il 17 marzo 2020.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei NPL il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite fiscali, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta. Il credito d’imposta è calcolato sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE ancora nella disponibilità della società al momento della cessione del credito deteriorato. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 del TUIR, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

Non è chiaro come debba essere “fotografata” la disponibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, potendosi per questo fare riferimento sia al bilancio chiuso prima della cessione dei NPL sia alla dichiarazione dei redditi, con evidenti differenze a seconda di quando interverrà la cessione dei NPL, comunque entro il 31 dicembre 2020. È quindi necessario che il legislatore precisi come debba essere “cristallizzata” la disponibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE ai fini del calcolo delle DTA trasformabili in credito d’imposta.

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. A questi fini, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.  

 

 

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