Per gli obblighi di emissione della fattura e di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non opera la sospensione degli adempimenti tributari prevista dall’art. 62 del Decreto “Cura Italia”. La sospensione può operare per la trasmissione dei dati dei corrispettivi che riguarda, però, solo i soggetti che nel primo semestre 2020 sono in moratoria.
Stessa sorte di sospensione riguarda l’invio dei dati per le vending machine e per i contribuenti con volume d’affari sopra i 400.000 euro per le comunicazioni relative al semestre 01 luglio 2019 – 31 dicembre 2019.
Queste sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2020 con cui, rispondendo ad alcuni quesiti, ha fornito alcuni importanti chiarimenti per comprendere meglio le non semplici regole introdotte dal Dl 18/2020 (prima rapida risposta fiscale e finanziaria alla crisi determinata dal coronavirus)
Sempre in materia di fattura la citata circolare ha indicato le modalità con cui esporre nel formato xml della fattura elettronica il mancato assoggettamento del compenso o ricavo a ritenuta d’acconto in quanto sospesa
Fatture
Con la risposta a quesito n. 1.7., l’Agenzia delle entrate ha escluso l’emissione delle fatture, sia analogiche che elettroniche, dalla sospensione degli adempimenti tributari, riconosciuta per il periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Andranno quindi fatturate seguendo le regole ordinarie tutte le operazioni rilevanti a fini IVA il cui momento di effettuazione si sia realizzato in tale lasso temporale comprese quelle da documentare, anche se riferite ad un momento antecedente, avvalendosi dei 12 giorni per l’emissione delle fatture immediate.
La circolare, infatti, ha escluso l’operatività, in via automatica, dell’esimente della forza maggiore, rappresentata dall’emergenza epidemiologica, a meno di diverse valutazioni, legate al singolo caso concreto, da parte dell’Ufficio procedente.
La fattura, rimane obbligatoria e non sospesa (e questa sembra la principale ragione della posizione dell’Agenzia), in quanto documento destinato alla controparte commerciale che permette non solo la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei relativi costi ma anche l’evidenza della mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da parte del sostituto di imposta delle ritenute d’acconto che andrebbero operate nei confronti di contribuenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro.
In riferimento a questa ultima normativa la risposta 1.13 precisa che nel tracciato xml della fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta”; non va compilato il blocco “DatiRitenuta” ma va invece alimentato il campo “Causale” richiedendo la non applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi dall’articolo 62, comma 7 del decreto-legge 18 del 2020.
Corrispettivi telematici
Anche con riferimento alla memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi la circolare n. 8/E/2020 chiarisce che non si può applicare la sospensione dell’art. 62 del DL 18/2020. Questa esclusione è collegata alla natura dell’adempimento che si sostanzia in un unico momento. In effetti, già la circolare 3/E/2020 aveva chiarito che memorizzazione e trasmissione non sono due momenti distinti ma un unico momento; pertanto il commerciante al dettaglio ovvero, più in generale, i contribuenti obbligati alla certificazione con ricevuta o scontrino fiscale che hanno attivato i registratori telematici ovvero il server RT, saranno obbligati anche in questo periodo ad emettere il documento commerciale e a memorizzare e inviare il dato all’Agenzia delle Entrate.
L’eccezione per i soggetti in moratoria
La circolare chiarisce che il decreto-legge n. 18/2020, disponendo la sospensione degli adempimenti tributari, incide, invece, sulla duplice moratoria che ha investito rispettivamente i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (in riferimento al secondo semestre 2019) e gli altri contribuenti (con rifeirmento al primo semestre 2020). Le due moratorie hanno consentito ai contribuenti che all’avvio dell’obbligo non erano ancora pronti a poter continuare ad emettere scontrini e ricevute fiscali, con l’obbligo però di trasmettere i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La sospensione investe proprio questa trasmissione dei dati.
Moratoria secondo semestre 2019
Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate aveva introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio per quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici e quindi per gli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400.000 euro. L’eventuale omessa trasmissione dei dati documentati con scontrino o ricevuta fiscale, entro il mese successivo alla loro memorizzazione, può infatti essere ancora sanata sino al termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2019, il cui termine naturale scadeva il 30 aprile 2020. La sospensione dei termini degli adempimenti tributari disposta dall’articolo 62 del decreto cura Italia differisce al termine del 30 giugno 2020 l’invio del modello Iva 2019 e, per l’effetto, anche il recupero dei dati dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019.
Moratoria primo semestre 2020
L’articolo 62, commi 1 e 6 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Considerata l’ampia formulazione della norma, la quale sembra ricomprendere tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, può ragionevolmente ritenersi che la sospensione dei termini valga anche per gli esercenti che, utilizzando le modalità alternative alla trasmissione a mezzo RT o Server RT, e per il primo semestre di avvio dell’obbligo, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, si può ritenere come siano differiti (al massimo entro il 30 giugno 2020) le trasmissioni dei mesi di Febbraio 2020 (in scadenza 31.3.2020), di Marzo 2020 (in scadenza il 30.4.2020), Aprile 2020 (in scadenza il 31.5.2020 differito di per sé, trattandosi di un giorno festivo, al 1.6.2020).