Circolare 8/E/2020 e abuso del diritto

Circolare 8/E/2020 e abuso del diritto

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

I termini di decadenza per gli atti di contestazione dell’abuso del diritto usufruiscono della proroga biennale prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2012 potendo notificare un accertamento relativo all’anno 2014 entro il 31 dicembre 2022. Sono queste le (criticabili) conclusioni cui sembra essere pervenuta l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E/2020

La disciplina speciale in tema di accertamenti sull’abuso del diritto è prevista dall’art. 10-bis, commi 6 e 7, della L. 212/2000, nella quale è garantito, da un lato, un meccanismo di contraddittorio preventivo obbligatorio a favore del contribuente, dall’altro una (eventuale) proroga degli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice. L’atto di contestazione dell’Ufficio dovrà infatti essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti, da fornire poi nei successivi 60 giorni; tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero dell’inutile decorso del termine assegnato al contribuente, e quella di decadenza dal potere di notificazione dell’atto impositivo, intercorre un periodo non inferiore a 60 giorni. In difetto, cioè nel caso in cui il termine assegnato a favore del contribuente sforasse gli ordinari termini di decadenza dell’accertamento, quest’ultimo è automaticamente prorogato fino a concorrenza dei 60 giorni.

L’esempio dell’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento è purtroppo eloquente. A fine dicembre 2019 viene notificato al contribuente una richiesta di chiarimenti in ordine ad una fattispecie relativa all’anno d’imposta 2014 (quindi, già in scadenza ordinaria al 31.12.2019, ratione temporis art. 43 del DPR n. 600/1973). Dando seguito alla richiesta, veniva fornita risposta in data 14 febbraio 2020. Seguendo il meccanismo tracciato dal comma 7 dell’art. 10-bis, il termine di decadenza sarebbe spirato il 14 aprile 2020, data rientrante nell’intervallo temporale oggetto di sospensione prevista dall’art. 67 del DL Cura Italia. Ci si è chiesti quindi se il nuovo termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo fosse prorogato all’8 luglio 2020 (sospensione cumulabile di 85 giorni, tra 8 marzo e 31 maggio), soluzione certo più plausibile, o se potesse ricadere nell’ambito della proroga biennale degli accertamenti. L’Agenzia delle Entrate accoglie quest’ultima soluzione, trovando applicazione il meccanismo di estensione biennale (al 31.12.2022), previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.

Esito che lascia perplessi, non in linea con i principi di celerità e certezza che dovrebbero oggi caratterizzare l’azione amministrativa. Inoltre, l’art. 12 del D.Lgs. 159/2012 (norma richiamata espressamente dall’art. 67, comma 4, del D.L. 18/2020), proroga di due anni l’azione di accertamento dell’Ufficio esclusivamente in riferimento ai termini di “prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici … che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, mentre, nel caso prospettato (anno d’imposta 2014), l’azione sarebbe già decaduta, in via ordinaria, il 31.12.2019, se non avesse usufruito della normativa speciale dettata dall’art. 10-bis, comma 7, dello Statuto del Contribuente.

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