Circolare n. 8/E/2020: prorogati di ulteriori due anni gli atti di irrogazione delle sanzioni

Circolare n. 8/E/2020: prorogati di ulteriori due anni gli atti di irrogazione delle sanzioni

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni, con decadenza ricompresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, prorogati di ulteriori due anni. Sospensione dell’esecuzione delle sanzioni accessorie, solo al ricorrere di talune condizioni. Sono queste le conclusioni interpretative cui sembra giungere l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E.

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97, il destinatario di un atto di contestazione di sanzioni potrà notificare, nel termine di 60 giorni, proprie memorie e deduzioni difensive. L’Ufficio in tal caso, nel termine di decadenza di un anno, se non intende accogliere le ragioni del contribuente, irroga le sanzioni con ulteriore atto motivato, a pena di nullità, tenendo conto delle difese presentate. Per gli atti di contestazione c.d. accelerata (art. 16-bis, ad es. per violazioni su mancata o errata emissione di ricevute, scontrini, ddt, o omessa installazione di apparecchi telematici), il termine di decadenza per la notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni è ridotto alla metà (6 mesi).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esame, il controllo, l’accertamento degli elementi giuridici e materiali, ivi compresi i fatti e le circostanze addotte nelle memorie difensive, rientrano nel concetto di attività proprie dell’art. 67 del D.L. 18/2020 e, in quanto tali, soggette alla sospensione dei termini qualora la decadenza di un anno (o sei mesi) spirasse nell’intervallo temporale 8 marzo/31 maggio. E fin qui, una conclusione plausibile. Resta tuttavia di dubbia comprensione la clausola di salvaguardia “fermo restando…l’art. 12, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, laddove la norma consente una proroga biennale dei termini di decadenza dell’azione accertatrice. 

Sembra proprio che l’Agenzia voglia, ancora una volta, riservarsi autonomamente un più ampio margine temporale, anche per la notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni. Così facendo, ad esempio, per un provvedimento di irrogazione il cui termine ordinario cadesse il 14 aprile 2020, la decadenza non sarebbe l’8 luglio 2020 (1 anno, più 85 giorni), ma andrebbe addirittura a essere prorogato al 31.12.2022 (per una memora difensiva notificata all’Ufficio il 13 aprile 2019). 

Quanto invece all’esecuzione delle sanzioni accessorie (art. 21 D.Lgs. n. 472/97), non risultano sospese qualora siano già state svolte le attività prodromiche o risulti già esperita la relativa procedura, salvo che ciò comporti uno spostamento fisico da parte dei contribuenti o da parte del personale dipendente. Il caso esaminato riguarda la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/97); provvedimento la cui esecuzione è assicurata con l’apposizione del sigillo dell’organo procedente e la sottoscrizione del personale incaricato (comma 2-quater). Qualora queste attività siano già state disposte, non risulterà sospesa l’esecuzione del provvedimento interdittivo (“la chiusura resta ferma”); nel caso contrario, invece, comportando queste attività uno spostamento fisico del personale, saranno soggette alla sospensione dell’attività degli Uffici.

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