Circolare 8/E/2020: sospensione richieste documentazione ai sensi del 36-ter

Circolare 8/E/2020:  sospensione richieste documentazione ai sensi del 36-ter

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Di Santacroce Benedetto

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione prevista dall’art. 62 del DL 18/2020 opera per le richieste di documentazione effettuate ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, resta invece l’incognita sui versamenti dovuti dal contribuente o dal sostituto d’imposta a seguito della notificazione degli avvisi bonari, già esclusi (o meglio, non previsti) dal raggio d’azione dell’art. 68 del D.L. 18/2020. Sono queste le conclusioni che possono ricavarsi dalla lettura della Circolare n. 8/E.

Ricordiamo che la procedura di cui all’art. 36-ter prevede una specifica garanzia per il contraddittorio preventivo a favore del contribuente o del sostituto. Infatti, al fine di procedere al controllo formale della dichiarazione dei redditi e prima di una eventuale rettifica dei valori in essa rappresentati (ad esempio, per escludere detrazioni d’imposta o deduzioni non spettanti, o per correggere errori materiali o di calcolo), l’Ufficio invita (comma 3) il contribuente a fornire chiarimenti, ovvero a trasmettere ricevute di versamenti o altri documenti o dati non allegati o non rinvenibili nella dichiarazione, salvo si tratti di informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, perché presenti nell’anagrafe tributaria o trasmessi da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi comunicativi. Solo a conclusione di questa procedura, l’Ufficio provvederà a comunicare l’esito del controllo formale, mediante la notifica di un c.d. avviso bonario. Entro i successivi trenta giorni, il contribuente potrà difendersi segnalando eventuali elementi e dati non considerati, o valutati erroneamente dai verificatori.

Nonostante sia stata disposta dall’art. 67 del D.L. “Cura Italia” una sospensione generalizzata (8 marzo – 31 maggio 2020) delle attività poste dagli Uffici, non è escluso che, nell’ambito di un controllo formale già avviato, l’invito ai chiarimenti o alla trasmissione di documenti venga notificato al contribuente nel predetto periodo. Infatti, con la precedente Circolare n. 6/E, era stato chiarito che tale previsione “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”. È inoltre possibile che i termini assegnati al contribuente per fornire la documentazione richiesta con l’invito scadano proprio tra l’8 marzo e il 31 maggio. 

È stato così chiesto se, almeno per il destinatario dell’invito, valesse la sospensione dei termini relativa agli adempimenti tributari, come prevista dall’art. 62 del medesimo DL. La risposta dell’Agenzia è stata positiva. Il contribuente (o sostituto), sottoposto ad un controllo formale della dichiarazione, a cui è stato recapitato l’invito ai chiarimenti di cui all’art. 36-ter, comma 6, del DPR 600/73, e i cui termini per rispondere scadano nel predetto periodo (8 marzo – 31 maggio), potrà avvalersi della sospensione relativa agli adempimenti fiscali. Per ottemperare alle richieste dell’invito si avrà pertanto tempo fino al 30 giugno 2020 (art. 62, comma 6), restando sottinteso che, almeno fino a questa data, l’Ufficio non provvederà alla notifica degli atti, che rappresentano di fatto l’esito di queste procedure.

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