Nuovo riallineamento dei termini processuali tributari

Nuovo riallineamento dei termini processuali tributari

CONDIVIDI SU

Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

L’art. 29, comma 3, del D.L. n. 23/2019 è un altro importante indizio sul discusso tema del riallineamento dei termini di sospensione processuale tra l’Ufficio e il contribuente. In attesa infatti dei definitivi emendamenti sulla legge di conversione del c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che, si spera, facciano definitiva chiarezza sulla questione, il nuovo Decreto Liquidità lascia già intendere, con un gioco “ad incastro” tra le diverse norme, che i nuovi termini di sospensione di cui all’art. 83 (9 marzo/11 maggio), risultino applicabili anche alle attività del contenzioso degli enti impositori. 

Ricordiamo brevemente le diverse tappe ad ostacoli dei vari interventi normativi e di prassi fino ad oggi intervenuti. 

Nel D.L. n. 18/2020, l’art. 67 ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività degli Uffici impositori, ricomprendendo tra esse anche l’attività di “contenzioso”. Contestualmente, l’art. 83 prevede invece la sospensione dei termini processuali, anche tributari (prima, dal 9 marzo fino al 15 aprile, oggi prorogato dal nuovo Decreto n. 23 all’11 maggio) relative “a qualsiasi attività”. L’attenzione si è subito posta sull’evidente disallineamento dei termini, perché più estesi a favore dell’Ufficio, a discapito del contribuente. 

Il primo, infatti, avrebbe potuto fruire di un termine di sospensione delle proprie attività di contenzioso maggiore rispetto a quelli dettati a favore del contribuente, con evidenti ripercussioni sul piano pratico e sul piano dei principi costituzionali. Si pensi ad una sentenza di primo grado, i cui termini siano ad oggi ancora pendenti e in cui entrambe le parti potrebbero avere un interesse all’impugnazione, ovvero a proporre appello incidentale: il contribuente avrebbe fruito di un termine di sospensione inferiore rispetto a quello dell’Ufficio.

A dissipare queste prime osservazioni e critiche, in verità, ci ha pensato la stessa Agenzia delle Entrate che, con un’interpretazione garantista contenuta nella Circolare n. 8/E, ha dichiarato espressamente che l’art. 83 del D.L. 18 si configura, in realtà, come norma speciale rispetto all’art. 67 e, in quanto tale, destinata a prevalere su quest’ultima, in ossequio al criterio di specialità nel rapporto tra norme giuridiche (lex specialis derogat generali).

Il nuovo art. 29, comma 3, del Decreto Liquidità dà definitiva conferma di quanto detto fin ora. Infatti, in deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (8 marzo/31 maggio), la proroga dei termini previsti dall’art. 83 (di 64 giorni, 9 marzo/11 maggio) “si applica anche a tutte le attività di contenzioso degli enti impositori”. Al netto della discutibile tecnica normativa (che sconta, peraltro, anche un evidente refuso, ove viene richiamato il termine dell’art. 73, mentre il riferimento corretto è indubbiamente dell’art. 83), la volontà del legislatore appare chiara, ovvero quella di riallineare i termini di sospensione per tutte le parti del processo tributario.

}