Dogane: annullamento giudiziale del titolo impositivo ed inesigibilità della pretesa

Dogane: annullamento giudiziale del titolo impositivo ed inesigibilità della pretesa

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Di Sbandi Ettore, Trivigno Marianna

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7446 del 17 marzo 2020, ha statuito che in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, l’annullamento giudiziale (totale o parziale) del titolo impositivo, ovvero la rideterminazione delle somme dovute, comporta l’inesigibilità dei maggiori importi pretesi dall’Ufficio. Pertanto “l'Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio e a limitare l'avvio o la prosecuzione dell'attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio”.

Questa conclusione discende «dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi», fondato, oltre che sull'art. 68 del D.Lgs 546/92 (riguardante la riscossione frazionata), anche sul generale rinvio alle norme del codice di procedura (art. 282 c.p.c) effettuato dallo stesso Codice del processo tributario. 

Infatti, la Corte rammenta che il processo tributario “è diretto non alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d'imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione" (Cass. SS.UU., n. 758 del 2017). Pertanto anche nella materia doganale, l'eventuale statuizione giudiziale favorevole al contribuente (che si risolva finanche nel parziale annullamento del provvedimento impositivo), è suscettibile di produrre effetti pur non essendo ancora passata in giudicato.

La Corte tiene distinto, inoltre, il diverso caso in cui la riscossione sia già stata effettuata. In questa circostanza, “la sopravvenuta statuizione giudiziale favorevole al contribuente non comporta né il diritto allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate, né, in ogni caso, il diritto al rimborso delle maggiori somme esatte, diritti che sorgono solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l'obbligazione doganale si sia, in parte qua, estinta”.

L’art. 199 del previgente Codice doganale comunitario (oggi art. 98 del Codice doganale dell’Unione), prevedeva infatti che “la garanzia non può essere svincolata finché l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere”; ciò rappresenta un impedimento alla restituzione della cauzione, versata dal debitore a garanzia del pagamento dell’obbligazione prima del passaggio in giudicato della sentenza.

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