ENC: definita la sospensione versamenti

ENC: definita la sospensione versamenti

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Di Santacroce Benedetto, Magrini Marco

Le sospensioni dei versamenti per gli enti non commerciali tra marzo e maggio 2020 sono meglio definite dopo la pubblicazione del Dl 23/2020 “liquidità”, rispetto alla situazione che derivava dal Dl 18/2020 “cura Italia” anche dopo i chiarimenti della circolare 8/E. Quadro più chiaro dei comportamenti ammissibili per le diverse categorie di enti non commerciali, privati e pubblici, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Occorre tenere conto delle corrette distinzioni operative in vista delle prossime scadenze di aprile.

Imposta sul valore aggiunto

L’Iva dovuta in autoliquidazione per le scadenze del 16 aprile e 18 maggio (nonchè 20 aprile Iva Moss), derivante dall’eventuale svolgimento di attività commerciali, può essere sospesa unicamente se ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 Dl “liquidità”. Come per le imprese occorre che l’ente abbia avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 se con esercizio corrispondente all’anno solare) e solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (50% per enti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni) nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di almeno la medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Invece nessuna sospensione è applicabile per le scadenze che riguardano il pagamento dell’Iva per acquisti necessari alla sfera istituzionale (intracomunitari o servizi esteri) oppure riferibili all’Iva split payment per gli enti che vi rientrano (ad esempio fondazioni partecipate per più del 70% da pubbliche amministrazioni). Sotto questo profilo la ratio risiede nel fatto che l’imposta è dovuta, come nella generalità dei casi, in quanto l’ente opera come consumatore finale.

Ritenute e contributi

La sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionale e comunale, nonché dei contributi previdenziali assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria, in scadenza nei mesi di aprile e maggio, opera indistintamente per tutti i soggetti, privati e pubblici, che possano qualificarsi come enti non commerciali, purchè svolgenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, in un mix di disposizioni derivanti dalla classificazione rilevabile ai fini Ires e nel Codice terzo settore (D.lgs. 117/2017). Ciò in base al comma 5, secondo periodo, con i richiami ai commi 1 e 3, lettera a), nonchè 2 e 4, dell’articolo 18 Dl “liquidità”, fermo restando comunque la possibilità, per gli enti svolgenti anche attività d’impresa, di rientrare nella sospensione subordinatamente al rispetto dei parametri previsti per le imprese. Sospensione ammessa anche per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche ed altri enti del settore sport per la conferma dell’efficacia del comma 5, dell’articolo 61 Dl “cura Italia”.

Altre imposte

Nessuna sospensione invece per il pagamento dell’imposta di registro dovuta annualmente per i rinnovi dei contratti di locazione e simili e neppure sulle rate dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale o sull’Irap mensile secondo il metodo retributivo delle pubbliche amministrazioni. Solo per la scadenza 20 aprile dell’imposta di bollo fatture elettroniche, primo trimestre 2020, il versamento è differito al 20 luglio se dovuto in misura inferiore a 250 euro (articolo 26 Dl 23/2020).

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