Ravvedimento operoso e DL Cura Italia

Ravvedimento operoso e DL Cura Italia

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

I termini da ravvedimento operoso possano rientrare, a determinate condizioni, tra gli adempimenti tributari che sono stati sospesi dal DL Cura Italia.

In particolare, si potrebbe allargare all’istituto del ravvedimento operoso, in determinati casi, la sospensione prevista dall’art. 62, comma 1, del DL 18/2020.

Ricordiamo che l’art. 62, comma 1, del decreto in esame ha previsto la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 ed il 31.05.2020 nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato italiano. Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 62 gli adempimenti in questione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020. 

E’ necessario fare una distinzione nel caso in cui il ravvedimento è utilizzato per procedere a sanare un’omissione o un errore che comporta, in capo al contribuente, anche l’obbligo del versamento del tributo oltre alla sanzione dal caso in cui si decidesse di regolarizzare una fattispecie per la quale sia necessario porre in essere solo l’adempimento tributario omesso e/o errato ed il pagamento della sola sanzione in misura ridotta.

Non rientra nella sospensione dell’art. 62 la prima fattispecie. Si pensi alla liquidazione Iva mensile che per il mese di gennaio poteva generare un versamento da effettuarsi entro il 16.2. In caso di omesso versamento la lett. a) dell’art. 13, comma 1 del D. lgs. 472/97 prevede la possibilità di regolarizzare con le sanzioni ridotte ad 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di commissione. In tal caso il ravvedimento si limiterebbe ad essere un vero e proprio versamento tardivo e per tale ragione dovrebbe essere escluso dalla sospensione dell’art. 62 nella quale sono ricompresi solo gli adempimenti tributari che non siano versamenti.

Diverso il caso in cui ho ricevuto una fattura UE a dicembre 2019 che non ho annotato nel documento IVA acquisti ed in quello vendite entro il 15.1.2020. In tal caso il comportamento viene sanzionato dall’art. 6, comma 9-bis, con una sanzione in misura fissa da euro 500 ad euro 2.000. La regolarizzazione di detto comportamento potrebbe essere effettuata ai sensi della let. a-bis) dell’art.13 del D. Lgs. 472/97, entro 90 giorni dal 15.1 procedendo alla annotazione della fattura e versando la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo edittale. Quindi entro il termine del 15.4.2020. Nel caso in questione il termine per la regolarizzazione andrebbe a cascare nel periodo di sospensione tra l’8.3 ed il 31.5 previsto dall’art. 62, comma 1 del decreto. Per la regolarizzazione è necessario porre in essere un adempimento tributario che era stato omesso (l’annotazione della fattura) senza che vi sia alcun versamento d’imposta e pagare la relativa sanzione in misura ridotta. Ci si chiede se si possa procedere alla regolarizzazione, sfruttando la let. a-bis) entro il 30.6

L’annotazione delle fatture UE da parte del cessionario è infatti uno degli adempimenti tributari che potrebbero rientrare nella sospensione prevista dall’art. 62, comma 1 e come tale la sospensione potrebbe valere anche nel caso in cui detto adempimento viene posto in essere a seguito di ravvedimento operoso.

Di certo, se non si volesse seguire la strada appena descritta, vi sarebbe la possibilità di regolarizzare il tutto sfruttando il differimento della presentazione della dichiarazione Iva dal 30.4 al 30.6 in applicazione del comma 1 dell’art. 62 e pertanto utilizzando l’abbattimento ad 1/8 delle sanzioni previsto dalla lett. b) dell’art. 13. 

Non v’è dubbio che il maggior adempimento tributario ad essere differito dall’art. 62 è stata la presentazione della dichiarazione Iva 2019 (modello Iva 2020) che passa dal 30.4 al 30.6.

La lett. b) del ravvedimento prevede che la regolarizzazione dell’omissione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e quindi, con il differimento della presentazione del modello Iva 2020, entro il 30.6 (e non entro il 30.4).

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