Il rifiuto della fattura PA da parte di un soggetto split payment produce effetti negativi nel rapporto contrattuale e nella gestione dell’imposta. La risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 20 aprile, pur se diretta a confermare la tassazione Iva per le cessioni di beni realizzati in ambito portuale e aereoportuale, ha il pregio di mettere in luce l’esigenza di dare urgente corso alla pubblicazione del Decreto ministeriale di disciplina delle casistiche di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni e soggetti rientranti nel D.M. 55/2013 (articolo 15-bis D.L. 119/18), per rendere coerente la gestione alle regole di fatturazione elettronica fra privati (articolo 2 D.lgs. 127/15) escludendo che il rifiuto derivi da aspetti che possano essere corretti con procedure di variazione (articolo 26 Dpr. 633/72) ed evitare delicate conseguenze.
Cessioni beni e servizi aeroportuali
Confermata la prassi della non imponibilità IVA articolo 9, comma 1, n. 6) del Dpr. 633/72 applicabile solo alle prestazioni di servizi e non anche alle normali cessioni di beni che non prevedano la posa in opera da parte del fornitore con un contratto di risultato (ris. 247/E/07, 118/E/08, ma anche interpello 95/20).
Split payment e soggettività IVA
Le cessioni imponibili effettuate a soggetti che rientrano nel perimetro delineato dall’articolo 17-ter del Dpr. 633/72 (enti pubblici, società pubbliche, fondazioni controllate dalle PA, ecc.), comportano, in ogni caso, il versamento dell’IVA a cura del cessionario in conseguenza del pagamento della fattura che determina l’esigibilità dell’imposta. La fattura emessa deve riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” e la posizione di debitore d’imposta resta in capo al cedente quando il cessionario acquista in qualità di consumatore finale (circ. 27/E/17 e 9/E/18). Invece se l’acquisto viene effettuato in regime di soggettività passiva, cioè per la sfera d’impresa, fermo restando la dicitura in fattura a cura del cedente, l’acquirente assume anche la veste di debitore d’imposta, innescando il regime della solidarietà passiva Iva fra le parti, ma con onere di assolvimento dell’imposta solo e sempre in capo al cessionario. Questa circostanza nel caso di cessionario operante come debitore d’imposta determina le correlative responsabilità anche sul contenuto e correttezza del regime Iva dell’operazione (imponibilità IVA invece che non imponibilità). Quindi il rifiuto della fattura, anche se per adesso consentito dal D.M. 55/2013, non rileva ai fini della sua validità in quanto questa è confermata dalla ricevuta di consegna certificata dal Sistema di interscambio (articolo 2, comma 4, decreto 55/13), ma genera uno stallo in relazione all’esigibilità dell’Iva per l’erario, ancorata al pagamento del corrispettivo (articolo 3 D.M. 23 gennaio 2015), alla detraibilità in capo al cessionario, oltre ad impedire la tempestiva regolare riscossione per il cedente.