Serve una norma per garantire il cumulo della sospensione dei termini di adesione con la sospensione dei termini processuali ai fini fiscali.
A richiedere l’intervento del Legislatore è stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera il quale ha evidenziato la necessità di chiarire la questione, disinnescando un possibile intervento del giudice, ed eliminando in tal modo il rischio di bloccare l’azione deflattiva del contenzioso da parte degli uffici del Fisco.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con ben due circolari (le circ. 6 e 8 del 2020) ha dato esito positivo affermando che si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione la sospensione dei termini processuali (art. 83 del DL 18/2020).
Con l’art. 83 DL 18/2020 (come integrato dall’art. 36 DL 23/2020) è stata infatti introdotta la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo sino all’11 maggio, per il compimento di “qualsiasi atto” dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).
Ne consegue che il termine dei 60 giorni per l’impugnazione di un accertamento, ancora pendente alla data del 9 marzo, diventa di fatto di 98 giorni.
Sono sorti molti dubbi su quali potessero essere le implicazioni con la domanda di accertamento con adesione. Infatti secondo la disciplina generale, l’istanza proposta dal contribuente ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, comporta la sospensione naturale dei termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (quindi, 60 giorni, più 90, per la notifica dell’eventuale ricorso).
Le circolari n. 6/E/2020 ed 8/E del 2020, forniscono le indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. L’Agenzia conferma che la sospensione processuale di 64 giorni prevista dall’art. 83 DL 18/2020 si cumula con la sospensione di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione. Pertanto, al termine per impugnare con ricorso un accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente si applicano cumulativamente:
- sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall’art. 83 del DL.
Pertanto nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto se i termini di adesione decorressero dal 9 marzo all’11 maggio.
Questa è la posizione logica e coerente con il passato dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto il direttore Ruffini ha richiesto però per maggiore tranquillità di tutti una esplicita previsione normativa.
Ricordiamo infatti che era dovuto intervenire il Legislatore, dopo un contrasto di vedute tra Cassazione (v. sent. 11362/2015) e Agenzia delle Entrate (circ. 65/E del 2001), con una norma di interpretazione autentica (art. 7-quater comma 18 del D.L 22.10.2016 n. 193) per risolvere il medesimo problema sorto con la sospensione feriale dei termini.
Speriamo quindi che questa lacuna venga colmata in sede di conversione del DL.