L'informativa sull'origine dei prodotti alimentari soggiace a nuovi obblighi

L'informativa sull'origine dei prodotti alimentari soggiace a nuovi obblighi

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Di Sbandi Ettore, Trivigno Marianna

Dal 1 aprile 2020, l’informativa relativa all’origine e alla provenienza dei prodotti è soggetta all’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775, con cui la Commissione europea ha introdotto le modalità di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2011/1169 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Secondo quanto previsto dal regolamento n. 2018/775, nei casi in cui - relativamente alla commercializzazione di un prodotto - vengano espressi riferimenti al paese di origine o al luogo di provenienza dell’alimento attraverso qualunque mezzo (come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche), e tali riferimenti territoriali non coincidano con quelli relativi all’ingrediente primario dell’alimento, è necessario fornire informazioni specifica sull’origine di quest’ultimo, al fine di non indurre in errore il consumatore.

Secondo l’art. 2 par. 2 , lett. q) del Regolamento n. 2011/1169, l’ingrediente o gli ingredienti primari di un alimento sono quelli “che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa". Essi possono essere individuati sulla base di un criterio quantitativo (l’ingrediente rappresenta più del 50% dell’alimento, in termini di quantità), o qualitativo (es. l’ingrediente viene associato dal consumatore alla denominazione dell’alimento).

Per adempiere all’obbligo informativo il Regolamento prevede due opzioni. L’operatore può precisare che l’ingrediente primario non ha la stessa origine o provenienza dell’alimento, oppure può fornire specifiche indicazioni relative al luogo di origine o provenienza dell’ingrediente primario secondo quanto previsto, più nel dettaglio, dall’art. 2 del reg. 2018/775.

Le informazioni sull’origine o sulla provenienza dell’ingrediente primario devono essere riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle riportate sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto e devono altresì rientrare nello stesso campo visivo in cui sono apposte le informazioni geografiche relative all’alimento; non solo, il comma 2 dell’art. 3 dello stesso Regolamento prevede che le indicazioni sull’ingrediente primario debbano essere espresse “in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento”.

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