Nessuna rateizzazione, né differimento dei debiti accise su alcoli e carburanti, ma gli accertamenti delle scadenze di pagamento relative ai mesi di marzo, aprile e maggio saranno attivati solo a far data dal 1.6.2020. Inoltre, è sospesa la misura accessoria prevista dal T.U. Accise che dispone il blocco delle estrazioni da deposito fiscale per i soggetti obbligati che non adempiono ai dovuti versamenti.
Con queste conclusioni, l’Agenzia Dogane Monopoli, di concerto con il MEF, affronta il dibattuto tema dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 67 del DL n. 18 del 2020 al sistema delle accise. A mente di tale norma, infatti, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ponendosi dunque il tema del riferimento di questa norma agli obblighi di pagamento delle imposte di fabbricazione e di consumo.
Per questi tributi, infatti, il legislatore non ha previsto ipotesi di sospensione o differimento, neppure frazionato, degli obblighi di pagamento mensile, ma a livello territoriale si registrano casi di difficoltà finanziarie, attuali o potenziali, molto rilevanti e che possono comportare mancati versamenti anche molto ingenti.
A ciò si aggiunge la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del TU Accise, che – in maniera per la verità molto discutibile – dispone che, dopo la scadenza del termine di pagamento mensile, “non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta”. Così facendo, il legislatore non consente al soggetto obbligato in difficoltà finanziare di operare in deroga o in qualsivoglia forma vigilata, così da rendere di fatto impossibile l’attività ed irrealizzabili le speranze di adempimento del debito.
In questo quadro, si pone la soluzione di compromesso individuata dalle Dogane con la Direttoriale n. 126776/20, basata su un principio non poco ardito: per l’amministrazione, i debiti di marzo, aprile e maggio non devono essere né constatati, né accertati, prima del 1.6.2020; per l’effetto, nessun blocco è imposto all’operatività dei depositi di alcoli o prodotti energetici.
A far data dal 1.6.2020 saranno dunque notificati gli atti di verifica e controlli, prima, e quelli di accertamento, poi, con applicazione del divieto di estrazione di merce dai depositi. Insomma, assumendo una quota di rischio, il fisco ammette i soggetti obbligati ad operare anche in assenza di pagamento delle imposte, almeno per due mensilità.
La soluzione è un comprensibile compromesso per far fronte ad una situazione che, attualmente, è molto grave e che deve però bilanciarsi con le esigenze di cassa garantite da un tributo di facile ed immediata riscossione.
In realtà, meglio sarebbe inquadrare la questione accise in un ragionamento più ampio di carattere anche legislativo ed esecutivo. Per esempio, da anni esiste una norma nel TU Accise per cui, in caso di difficoltà economiche, il soggetto obbligato può accedere alla rateizzazione del debito, continuando ad operare. Questa situazione continua ad essere ritenuta la migliore possibile e, tuttavia, non è considerata eseguibile per assenza di un apposito DM attuativo previsto dalla norma, mai adottato forse per timore di assenza di coperture economiche. Tuttavia, questa disposizione va sempre letta come singola ed eccezionale e non tale da consentire un pagamento a rate delle accise.
Altre ipotesi normative potrebbero invece ricondursi a principi di sospensione totale e parziale del tributo, da conguagliarsi alla fine della pandemia. Questa misura dovrebbe essere adottata con grande attenzione, visto che si pone il tema della rivalsa totale o parziale dell’imposta che deve fare i conti con arricchimenti di una parte contrattuale o con adempimenti contabili rilevanti, come la necessità di emissione di note di variazione.