Differito doganale: proroga di 30 giorni per i pagamenti in scadenza

Differito doganale: proroga di 30 giorni per i pagamenti in scadenza

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

1. L’adempimento in sintesi

Il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 è differito per gli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una sensibile diminuzione del fatturato, che varia dal 33% al 50% in ragione del fatturato annuo e dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.
Per quanto concerne l’adempimento dell’obbligazione doganale ordinaria, questa si fonda sugli artt. 78 e 79 del TU delle Leggi Doganali n. 43 del 1973 che, in buona sostanza, consentono agli operatori affidabili di accumulare un debito erariale (di norma garantito) su un apposito conto, per poi assolvere il dovuto in forma appunto periodica e cumulativa, con scadenze che tradizionalmente coincidono coi i giorni 8 e 23 di ciascun mese.
Il periodo di differimento, coerentemente con le disposizioni dell’art. 110 del Codice Doganale UE può essere, per i dazi, pari ad un massimo 30 giorni, estensibili ulteriormente per quanto attiene alla fiscalità interna. In Italia, in effetti, il differimento del pagamento dell’IVA può arrivare fino a 90 giorni di dilazione.
Oltre a ciò, il Codice Doganale UE prevede, all’art. 112, ulteriori dilazioni, quali quelle qui in commento, che le autorità doganali possono concedere, con o senza prestazione di una garanzia, alle imprese in comprovate situazioni di crisi.

2. Soggetti interessati

Dunque, appena in tempo per le prossime scadenze, ossia quelle dell’8 maggio 2020, con la Direttoriale n. 121878.20 e la nota alle Associazioni n. 121877.20, l’Agenzia delle Dogane ha superato una serie di paletti inizialmente posti ed estende le facilitazioni di pagamento coinvolgendo una platea più ampia di operatori.
L’art. 92.3 del DL Cura Italia aveva infatti previsto il differimento dei diritti doganali con pagamento entro il 30 aprile di ulteriori 30 giorni, sebbene questa proroga fosse stata limitata dall’autorità doganale ai soli spedizionieri, sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 112 del Codice Doganale.
Tuttavia, riconsiderata la questione, sulla base delle evoluzioni normative e di prassi (anche UE) nel frattempo intervenute, oltre che sulla spinta di numerose associazioni di categoria, l’Agenzia ha rimodulato il differimento del pagamento dei diritti doganali, estendendolo nel tempo in favore di un numero maggiore di soggetti professionali ed imprenditoriali.
In effetti, una norma analoga a quella di cui al citato art. 92.3 del DL Cura Italia non è stata adottata dal legislatore, ragione per cui non avrebbe potuto darsi luogo ad alcun differimento, soprattutto in relazione alla scadenza del’8 maggio prossimo.
A questa lacuna, però, fa fronte l’autorità doganale, concedendo un differimento del pagamento da attuarsi caso per caso, ma primariamente sulla base di un criterio puntuale, garantendo l’accesso al differimento peraltro in forma più ampia rispetto al regime precedente.

3. Modalità e termini di adempimento

Il cavalletto normativo individuato (per analogia) dalla Dogana sta nell’art.18 del D.L. 23/2020, che consente il beneficio della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per gli operatori che hanno subito una oggettiva e sensibile contrazione di fatturato.
Più in dettaglio, la proroga in questione è concessa agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino, in forma asseverata da un commercialista o revisore, di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato: a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro; b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nel 2019 i ricavi sono superiori a 50 milioni di euro.
Vi è però un ulteriore punto di analisi. Sia la Direttoriale, sebbene non nel dispositivo, ma nelle sole premesse, sia la nota alle associazioni, riferiscono che gli Uffici locali conservano in ogni caso la prerogativa di valutare istanze per la proroga in presenza di parametri diversi, qualora supportate da ulteriori evidenze attestanti la gravità della situazione economica e sociale. Questo consentirà probabilmente ad imprese che non hanno avuto una così drastica riduzione di fatturato di accedere al beneficio, sebbene l’assenza di linee guide puntuali rischia in concreto di avere una applicazione troppo variabile a livello locale.

4. Casi pratici

Una media impresa industriale, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, sta al momento procedendo ad eseguire una serie di operazioni di importazione già programmate, anche per onorare il proprio contratto di fornitura con il partner commerciale.
Questi bene, normalmente venduti con rotazione a 30 giorni, in quanto destinati alla grande distribuzione, soffrono di una rotazione ben maggiore, a causa della contrazione di consumi generalizzata. Rispetto al mese di aprile del 2019, infatti, l’impresa ha visto ridotto il proprio fatturato di oltre il 50%.
In queste condizioni, l’impresa in questione si trova a dover pagare dazi per merce che, per gran parte, non è venduta, con evidente sofferenza finanziaria.
Compilando gli appositi moduli forniti dall’autorità doganale con le note sopra richiamate, l’operatore può automaticamente accedere alla proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in prossima scadenza.

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