Ancora chiarimenti sul fronte delle compensazioni, con una ulteriore conferma circa la possibilità di corrispondere le accise mensili compensando il relativo debito con il credito derivante da altre imposte, segnatamente l’IVA.
Questa conclusione è da tempo ritenuta pacificamente ammissibile ma, forse anche in ragione dell’ammontare dei tributi in gioco, è sempre stata oggetto di dubbi e comunque poco praticata dal mercato. In un recente passaggio sul sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli, però, viene conferita ulteriore sicurezza al mercato, in un periodo dove il vero nodo di crisi risiede nella mancanza di liquidità per le imprese, che per molti versi è risolvibile con un accesso quanto più ampio e rapido alle pratiche di compensazione.
Sul sito delle Dogane, si rileva dunque, in via di premessa, che l’articolo 28, comma 7, della legge del 23.12.2000 n. 388, ha esteso anche ai tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, la modalità di pagamento mediante il modello unificato F/24, introdotto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente alle somme destinate all’Erario.
Questa pratica, come la legittimità della compensazione, del resto, era stata resa ammissibile già con la nota n. 1156 del 2001 e tuttavia, come detto, molto poco praticata, in particolar modo dai depositi fiscali, che per molti versi, ad esempio, possono facilmente risultare a credito di IVA in ragione di servizi resi in materia di bunker, forniture esenti, forniture alla PA ed altre che non generano l’applicazione ordinaria dell’imposta. Sul punto, ciclicamente le Associazioni di Categoria e, da ultimo, anche con l’Agenzia Entrate, Assopetroli, si sono dunque attivate per avere conferme volte a rassicurare gli operatori proprio ora che il tema liquidità più che mai cruciale.
In questo quadro, il sito delle Dogane chiarisce nettamente che “con l’utilizzo del modello F/24 è possibile assolvere il pagamento dell’accisa e delle altre imposte indirette anche mediante compensazione con i crediti derivanti da altri tributi ma non è consentita l’operazione contraria (cioè l’utilizzo di un credito maturato nel settore accise a scomputo di debiti per altri tributi)”. Quanto precede è confermato anche dalla fondamentale, quanto discussa, circolare 39D03.
Queste conclusioni aprono lo scenario per riflessioni più ampie in materia di compensazione dei crediti erariali, soprattutto con riferimento all’IVA. Le direttrici di intervento auspicabili, infatti, sono duplici, una normativa ed una di prassi.
Sul lato delle norme, anzitutto, è auspicabile un sensibile innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato nella sua massima estensione ad euro 700.000 ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L. 388/2000.
Sul piano amministrativo, invece, occorrerebbe investire sull’istituzione di vere e proprie task force in seno agli Uffici locali, incaricate della trattazione prioritaria delle richieste di rimborso di cui all’art. 38-bis del DPR IVA, almeno con riferimento ai soggetti che esercitano i servizi essenziali.