Trattamento IVA servizi e denaro

Trattamento IVA servizi e denaro

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Le erogazioni gratuite non solo sono costituite da beni, ma in molti casi esse si realizzano o con l’erogazione di servizi ovvero con l’erogazione di somme di denaro. In effetti, in entrambi casi si verificano degli effetti Iva che devono essere considerati o sul piano adempimentale ovvero sul piano della detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisizione dei servizi o dei beni che costituiscono parte del servizio. 

Per quanto riguarda l’erogazione di somme di denaro la situazione è semplice in quanto l’art. 2, comma 3 lett. a) del Dpr 633/72 le esclude dalla classificazione delle cessioni di beni. Per queste ai fini Iva non ci sono conseguenze, ma è necessario in relazione al donatario una serie di adempimenti di determinazione del destinatario. 

Molto più complessa è la situazione dei servizi. In via generale, in base all’art. 3, 3 comma, del Dpr 633/72, costituiscono prestazioni di servizi imponibili, sempre che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro erogazione sia detraibile, le prestazioni gratuite di valore superiore a 50 euro per finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

A questo principio fanno eccezione, in base allo stesso articolo citato, una serie di ipotesi quali, a titolo esemplificativo, le operazioni di divulgazione pubblicitaria a favore delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale ovvero la diffusione di messaggi richiesti o patrocinati dallo Stato o da enti pubblici. 

Dai principi sopra ricordati è evidente che le prestazioni gratuite erogate da un professionista non costituiscono operazione rilevante Iva, come non costituiscono operazione rilevante Iva le prestazioni di servizio erogate dall’impresa quando per le stesse non è stata operata la detrazione a monte dei beni e servizi acquisiti per effettuare la successiva erogazione. 

Sul lato attivo le prestazioni gratuite rilevanti seguono ovviamente il trattamento Iva previsto dal Dpr 633/72 e quindi se rientrano tra le operazioni esenti ex art. 10 risulteranno comunque esenti per il fruitore.

Sul piano della detrazione dell’Iva assolta a monte sulle predette prestazioni gratuite rilevanti, la stessa dovrà essere rettificata (vale a dire dovrà essere resa indetraibile).  

Volendo esemplificare e attualizzando il tema all’emergenza in essere, si pensi alle attività di sanificazione degli ambienti effettuate gratuitamente da una società specializzata.  In questo caso, l’impresa erogatrice sarà obbligata (non facendo pagare l’Iva al cliente) a rettificare tutta l’Iva che ha assolto sui beni e servizi utilizzati per l’erogazione della specifica prestazione. 

Questa conseguenza allo stato attuale non è stata affatto considerata dai provvedimenti governativi e crea un aggravio per gli erogatori di servizi che devono, considerare nel proprio slancio di solidarietà gli effetti Iva che si determinano.

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