Iva: la mappa delle prove guida la detrazione

Iva: la mappa delle prove guida la detrazione

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

La concessione del diritto a detrazione dell’Iva per i beni donati passa da una lista tassativa e da una stretta maglia di adempimenti che devono essere rispettati dal donante e dal donatario, con evidenti rischi di rettifica dell’imposta nel caso di non rispetto dei requisiti. 

In particolare, come si vede dalla tabella qui pubblicata i soggetti interessati devono verificare con attenzione la natura e le caratteristiche dei beni che donano, il quadro normativo di riferimento e l’annesso regime di prova. 

Proprio ai fini della prova si evidenzia anche una difformità di regole che nel tempo sono mutate e che, a dire il vero mal si conciliano con l’attuale situazione di emergenza in cui viviamo.   

In effetti, la detraibilità dell’Iva sui beni erogati gratuitamente è condizionata dal fatto che i beni stessi devono avere specifiche caratteristiche tali da essere equiparati a beni che vengono inviati a distruzione. 

La prova documentale

Per i prodotti alimentari di cui all’art. 6 comma 15 della L 133/1999 (punto 1 della tabella), norma espressamente richiamata dalla Circolare 8/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate la documentazione richiesta è rappresentata dal documento di trasporto progressivamente numerato.

A questa conclusione si arriva perché i più puntuali adempimenti che venivano prima previsti dall’art. 2, c. 2 del DPR 441/97 e dal comma 4 dell’art. 16 della L. 166/2016 sono stati abrogati. Sul punto si suggerisce, comunque di conservare il documento di trasporto con la firma di ricezione del donatario che deve chiaramente identificare le condizioni di esenzione previste dall’art. 10 n 12 e 13 del Dpr 633/72.  

Ad analoghe conclusioni si arriva per la cessione dei farmaci ad uso compassionevole dell’art. 27 del Dl 23/2020

Ben più complessa è la dimostrazione della prova per l’applicazione della detrazione per i beni individuati dall’art. 2 della legge 166/2016 (si veda la tabella). 

La donazione di detti beni che comprendono le eccedenze alimentari, lo spreco alimentare, alcuni prodotti medicinali, articoli di medicazione e altri prodotti fuori commercio o non commercializzabili deve essere comprovata con la documentazione prevista dall’art. 16, c. 3, della L. 166/2016, secondo cui per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al DPR 472/96, ovvero un documento equipollente. Il donatore, inoltre, è tenuto a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si badi che il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro. Infine, sono previsti obblighi anche in capo all'ente donatario; infatti, questi è tenuto a rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto nell'esercizio di un'attività commerciale.  

L’art.71 bis del DL 18/2020 (convertito con L 27/2020) ha previsto che il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, all’adempimento degli obblighi sopra individuati. 

Infine, per la donazione dei prodotti editoriali e le dotazioni informatiche fuori commercio agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di cui all’art. 54 della L 342/2000 la documentazione richiesta per provare vincere la presunzione di cessione è quella prevista dal DM 264/2001. In particolare è prevista l’annotazione dei beni nella contabilità, l’emissione e la conservazione dei documenti di trasporto, e al momento della consegna un’ulteriore registrazione per identificare il destinatario.

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