Plastic e Sugar Tax rinviate al 1° gennaio 2021, data prima della quale sono attese le Determinazioni Direttoriali delle Dogane esecutive delle disposizioni di cui alla L. 160 del 2019 che hanno introdotto le imposte sulla produzione ed il consumo dei manufatti in plastica monouso e delle bevande edulcorate.
È evidente che la proroga è resa necessaria per una duplice finalità: consentire all’Amministrazione di predisporre gli attesissimi documenti applicativi di norme che ad oggi ancora generano forti questioni interpretative e, al contempo, permettere agli operatori di settare il futuro business e gli adempimenti fiscali collegati al nuovo regime impositivo.
Su quest’ultimo punto, in effetti, si deve registrare la necessità di attivazione per gli operatori perché i macro-temi che la questione plastic e sugar tax pongono sono vari ed attengono un duplice piano, commerciale e fiscale. Sul lato commerciale, si deve infatti osservare che la portata e l’impatto della norma rischiano di essere in molti settori altamente rilevanti, imponendo già oggi una pianificazione dei processi di acquisto e vendita, nonché la determinazione di profili connessi al pricing del prodotto di sicuro interesse, vista la probabile traslazione a valle, sui consumatori finali, del peso dell’imposta.
In effetti, e si prenda in particolare ad esempio la tassa sulla produzione dei manufatti in plastica monouso (MACSI), appare che sia il legislatore nella relazione illustrativa della norma, sia i primi commenti sulla stessa, rischiano di averne sottostimato l’impatto e la portata economica. Molto dipenderà, ovviamente, dai profili applicativi che verranno adottati dall’amministrazione, ma si suppone che il gettito garantito dalle imposte sarà ampio, così come i settori incisi, che sono pressoché tutti, compresi ad esempio quello del fashion o la grande distribuzione.
Sul lato fiscale, e qui sta il vero nodo della questione, i temi aperti sono tantissimi e la necessità di approfondire il disposto normativo è assolutamente primaria già oggi.
Come imposte indirette sulla produzione e sul consumo, ed al pari degli altri prodotti gravati da analoga imposta interna, anche per i MACSI e le bevande edulcorate l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva ovvero dell’introduzione da altri Paesi UE, e diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo nel territorio italiano.
Il soggetto obbligato e il momento di esigibilità dell’imposta variano, dunque, a seconda del luogo di produzione o provenienza del manufatto:
- (i) se realizzato nel territorio nazionale, l’imposta graverà sul fabbricante e sarà esigibile al momento della cessione ad altri soggetti nazionali. Già su questo tema si registrano interessanti questioni, per esempio circa la configurazione del soggetto obbligato e/o delle modalità di riaddebito dell’imposta, le quante volte il fabbricante non sia il proprietario dei beni prodotti, ma sia un mero terzo produttore;
- (ii) qualora il manufatto provenga da altri Paesi UE, l’onere cadrà invece sul cessionario, all’atto dell’acquisto nell’esercizio della propria attività, ovvero sul cedente all’atto della cessione a privati, presentandosi quest’ultimo caso come concretamente più complesso, attesi gli oneri di identificazione in Italia che un cedente deve porre in essere per ottemperare al disposto normativo, elemento questo che rileva anche per le ipotesi di vendite a distanza o e-commerce.
- (iii) nel caso di MACSI provenienti da Paesi extra UE invece, l’imposta graverà sull’importatore all’atto dell’importazione definitiva sul territorio italiano.
Occorre tuttavia tracciare il tributo e individuarne l’ambito di applicazione. Per i MACSI, infatti, il concetto di prodotto destinato a contenere merci o alimenti è una definizione ampia e molteplice, potenzialmente inclusiva di prodotti più vari, come buste, raccoglitori o pellicole contenitive; allo stesso modo, non è semplice oggi capire quali sono i prodotti della VD 2209 tassati con la plastic tax, né come possa considerarsi un potere edulcorante convenzionale. È probabile che, ai fini tariffare, verranno individuate delle specifiche categorie o delle sottocategorie con codici addizionali, ma questo è un dato tutto da scoprire e che le imprese devono però già oggi considerare.