Alla Dogana la proroga dei versamenti raddoppia: ora è di 60 giorni

Alla Dogana la proroga dei versamenti raddoppia: ora è di 60 giorni

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Pagamenti dilazionati dei diritti doganali d’importazione, accise reimpostate con un sistema di saldo e acconto, rimessione in termini per gli omessi versamenti e rateizzazione dei debiti.

Sono queste le novità del pacchetto dogane e accise del Decreto Rilancio adottato dal Governo, rese necessarie dall’attuale emergenza che, sul piano fiscale, ha avuto un riconoscimento soprattutto di tipo finanziario.

Sul piano doganale, si conferma la norma, già presente nell’art. 18 del DL Cura Italia e rilanciata dalla Dogane con la Determinazione n.121878/RU del 21 aprile 2020, in base alla quale il termine per il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1.1.20 ed il 31.7.20, già ex lege differito di 30 giorni per i titolari di conto di debito, è ulteriormente differito ai sensi delle disposizioni speciali dell’art. 112 del Codice doganale UE.

Tuttavia, la norma si presenta in forma potenziata rispetto alle sue precedenti versioni.

Anzitutto, l’ulteriore proroga per il pagamento viene concessa per un periodo pari a sessanta giorni, il doppio rispetto a quanto concedeva la precedente norma del DL Cura Italia. Inoltre, è finalmente estesa dal legislatore la platea dei soggetti beneficiari, che sono ora non solo gli spedizionieri, i doganalisti o i corrieri internazionali, ma anche le imprese commerciali ed industriali. In questo caso, queste ultime devono dimostrare di aver subito le riduzioni di fatturato di cui all’ art. 18, co. 1 e 3, del D.L. 23.2020. Il riferimento è ai mesi di marzo e/o aprile 2020, dove la riduzione deve essere pari ad almeno: a) il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente se nel 2019 l’impresa ha prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro; b) almeno il 50% si invece i ricavi superiori a tale soglia. 

Ancor più rilevanti, sul piano quantitativo, sono però le novità introdotte dal legislatore in materia di accise.

Anzitutto, viene ripensato temporaneamente il sistema di pagamento dell’imposta sull’energia elettrica e sul gas naturale e quella sui prodotti energetici, segnatamente i carburanti.

La prima verrà pagata, nelle rate mensili da maggio a settembre, per un importo pari al 90% del dovuto, differendo il conguaglio al momento della dichiarazione annuale di marzo 2021, quando però potrà attivarsi un pagamento rateizzato in 10 rate da esaurirsi entro dicembre dello steso anno.

L’imposta sui carburanti, invece, in maniera ancor più tranchant viene pagata mensilmente ma in misura pari all’80% del dovuto per i mesi da maggio ad agosto, differendo il conguaglio ad un pagamento da effettuarsi entro il 16 novembre.

Quest’ultima disposizione, in particolare, desta qualche perplessità perché può generare due effetti: o il realizzarsi una complicatissima gestione di una rivalsa dell’imposta in maniera frazionata in due tranche; oppure, come più probabile che avverrà, si porrà in essere una rivalsa integrale ordinaria da parte del soggetto obbligato, che sarà l’unico a beneficiare finanziariamente del differimento, ma siccome i soggetti obbligati all’accisa sono, di base, i circa 200 depositi fiscali esistenti oggi in Italia, il beneficio finanziario della norma è appannaggio di pochi eletti, peraltro in genere soggetti solidi e di grandi dimensioni. 

Sono poi differiti numerosi adempimenti: la molto discussa norma sulla circolazione Intra UE degli oli lubrificanti slitta al 1.10.20, l’INFOIL per i depositi sottosoglia al 1.1.21 ed il regime di circolazione con e-DAS al 1.1021, termine quest’ultimo molto stretto, attesa la portata massiva della novità appena inquadrata dalla Dogana con la Determinazione del 10.5.20.

In ultimo, forse per risolvere qualche situazione critica contingente, sono rimessi in termini i pagamenti dell’accisa di aprile e, soprattutto, è finalmente attivata la norma del TU delle Accise che consente la rateizzazione dei debiti pr le imprese in comprovate difficoltà.

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