Si attiva finalmente la norma per la rateizzazione del debito delle accise riservata ai soggetti obbligati che versano in oggettiva e temporanee difficoltà economiche, introdotta nel 2016 e mai resa esecutiva dall’Amministrazione.
Fino all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 3 del TU delle Accise, il sistema impositivo di produzione e consumo di prodotti energetici ed alcolici scontava infatti di una grave e, per molti versi, assurda criticità. Il soggetto che non riusciva, per difficoltà contingenti, a pagare le imposte dovute nel mese, subiva il blocco dell’operatività del deposito e non poteva rateizzare il proprio debito. Non potendo di fatto lavorare, né dilazionare i termini di pagamento, il soggetto era spesso destinato al fallimento.
Per risolvere alcuni contesti particolarmente gravi venuti in essere in quel periodo, con il DL 193/16 il legislatore ha introdotto una lunga ed articolata norma sulla rateizzazione (art. 3, comma 4bis, TUA), apparsa applicabile subito ma di fatto, dopo poco tempo, non eseguita dalle Dogane.
La ragione di questo rifiuto risiedeva nel fatto che l’articolato della norma, molto complesso e dettagliato, chiudeva con il seguente periodo: “con decreto del Ministero dell'economia sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma”. Con tale DM in ritardo e mai adottato, la norma non era considerata, come pure forse si sarebbe potuto, auto-esecutiva, e dunque è rimasta sterilizzata in questi ultimi anni.
Il Decreto, dunque, riconosce che la possibilità di rateizzare consente invece di facilitare il superamento di una contingenza negativa, permettendo anche all’Erario di vedere assicurato il pagamento del debito tributario e di poterne pianificare l’incasso che, in caso di fallimento, sarebbe perduto, per giunta a fronte del riconoscimento di interessi ex art. 1284 c.c., maggiorati di 2 punti
Nel merito, la norma in questione anzitutto abroga il periodo finale della precedente disposizione, non richiedendo più un Decreto per rendere esecutiva la norma che ora, di per sé, si assume tale (e per la verità questo convince che lo fosse già prima, viste le leggere modifiche apportate al testo).
Pertanto, il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o alcolici in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica documentate e riscontrabili può ora presentare, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente (e al massimo per i due successivi) alla predetta scadenza.
Entro 15 giorni, le Dogane provvedono e, in caso di accoglimento, autorizzano il pagamento dell’accisa dovuta mediante versamento in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno.