Sospensione versamenti adesione, mediazione, conciliazione: articolo 149 del DL Rilancio

Sospensione versamenti adesione, mediazione, conciliazione: articolo 149 del DL Rilancio

CONDIVIDI SU

Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

Con il DL 34/2020 viene prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento relativi a taluni pagamenti legati ad un accordo conciliativo con l’Agenzia delle Entrate (quali adesioni, conciliazioni giudiziali e mediazioni). Non mancano, già in prima analisi, alcune perplessità in ordine all’ambito di applicazione della disposizione in commento.

Con i precedenti provvedimenti del Cura Italia (DL 18/2020) e Liquidazione (DL 23/2020), non era stata prevista alcuna disciplina specifica in riferimento ai versamenti conseguenti al perfezionamento degli istituti deflativi, ponendo questo non poche perplessità. Stando alle prime interpretazioni dell’Agenzia delle entrate, in particolare la Circolare n. 6/E concernente la sospensione dei termini per l’accertamento con adesione, non era prevista la proroga né delle somme dovute per il perfezionamento dell’accordo adesivo (i venti giorni previsti dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 218/97), né delle rate per adesioni già perfezionate.

L’art. 149 del DL 34/2020 prevede la proroga al 16 settembre di tutti i termini di versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, accordi conciliativi per contenziosi già pendenti (art. 48 e 48-bis del D.Lgs. 547/92) e accodi di mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. 546/92). Questo, a condizione che il termine di pagamento sia ricompreso nell’arco temporale tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. 

Un’attenta analisi potrebbe tuttavia sollevare alcune perplessità. Limitare la portata della norma ai soli accordi di adesione i cui termini di versamento scadono non oltre il 31 maggio, porterebbe infatti ad escludere quei procedimenti intrapresi per gli atti impositivi notificati a fine del 2019 (immaginiamo la maggior parte, in vista della scadenza dei termini decadenziali) e magari in via di perfezionamento. Ad esempio, se alla data del 20 maggio 2020 il contribuente raggiungesse l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, sarebbe già paradossalmente fuori dall’ambito applicativo della sospensione dei termini, poiché il termine dei 20 giorni previsto per il pagamento dell’importo rideterminato (o della prima rata), idoneo per il perfezionamento dell’adesione (art. 9 del D.Lgs. 218/97), scadrebbe oltre il termine ultimo del 31 maggio 2020. 

Quanto ai pagamenti dovuti a seguito di mediazione, valgono le medesime perplessità sopra esposte, dato che anche questo procedimento deflativo si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti. Invece, per i versamenti conseguenti ad accordi conciliativi, viene superata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate che, con la Circolare n. 10/E del 2020, li aveva esclusi (se vogliamo, in maniera incoerente) dal perimetro di sospensione dei termini previsto dal Decreto Cura Italia.

A conclusione della presente analisi, la sospensione riguarda certamente anche le somme già rateizzate, i cui termini di scadenza ricadano sempre nel predetto termine 9 marzo e 31 maggio. I versamenti prorogati sono effettuati o in unica soluzione entro il 16 settembre, oppure mediante un piano di dilazione di massimo 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese. 

}