Avvisi bonari: articolo 144 del DL Rilancio

Avvisi bonari: articolo 144 del DL Rilancio

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Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

I versamenti dovuti a seguito della notifica degli avvisi bonari da controlli automatici (art. 36-bis del DPR 600/73, art. 54-bis del DPR 633/72) e formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sono prorogati al 16 settembre 2020, con l’ulteriore eventuale agevolazione del pagamento dilazionato, su specifica opzione del contribuente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Sono queste, in breve, le importanti novità previste nel DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio per far fronte alle emergenze di liquidità di imprese e cittadini.

Fino ad oggi gli avvisi bonari erano stati esclusi dal perimetro generale delle sospensioni dei termini di versamento dei carichi tributari introdotte con il DL Cura Italia. L’art. 68 del Decreto Cura Italia aveva infatti disposto la sospensione dei pagamenti esclusivamente per gli importi derivanti da cartelle esattoriali, da avvisi di accertamento esecutivo i cui carichi fossero già stati affidati all’Agente della riscossione, da avvisi di addebito, da atti di accertamento delle Dogane, da ingiunzioni fiscali e da atti di accertamento degli enti locali. Non invece dalle comunicazioni a seguito di controlli automatici o formali (i c.d. avvisi bonari).

Questa ingiustificata esclusione ha causato malumori tra i diversi operatori.

L’art. 144 del DL 34/2020 ha chiarito definitivamente il tema, permettendo una proroga dei versamenti, anche rateali, previsti a seguito della notifica degli avvisi bonari, mediante un meccanismo che potremmo definire a doppio binario, che prevede cioè sia una rimessione in termini per i pagamenti già scaduti, che una vera e propria proroga per quelli ancora pendenti. 

Il comma 1 stabilisce che i versamenti scaduti tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore della norma), saranno comunque considerati tempestivi (ecco la remissione in termini), senza calcolo di interessi, applicazione delle sanzioni o affidamento del carico alla riscossione, se effettuati entro il termine del 16 settembre. Ad esempio: un avviso bonario a seguito di controllo automatico ex art. 36-bis del DPR 600/73 notificato il 22 febbraio 2020 (scadenza ordinaria il 23 marzo), il pagamento sarà considerato comunque tempestivo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, se effettuato entro il 16 settembre.

Il comma 2 invece stabilisce che i versamenti in scadenza tra il 19 maggio (giorno di entrata in vigore della norma) e il 31 maggio potranno essere effettuati entro il 16 settembre, anche in questo caso senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. È il caso, ad esempio, di un avviso notificato il 28 aprile con scadenza ordinaria per la prima rata o il versamento complessivo entro il 28 maggio.

Il beneficio è ulteriormente confermato dalla possibilità di dilazionare il pagamento fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre, con scadenza il 16 di ogni mese. Non è prevista, tuttavia, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato. In pratica, sarà possibile riportare il pagamento, al massimo, fino al 16 dicembre 2020.

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