Beni in esenzione IVA

Beni in esenzione IVA

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Di Santacroce Benedetto

Per ridurre l’impatto Iva per la cessione e l’acquisto di mascherine e altri beni di contrasto all’emergenza Covid 19 il Governo sceglie una soluzione in due tempi con un parziale bene placito della Commissione europea.  In particolare, per la fase emergenziale e fino al 31 dicembre 2020 la cessione di detti beni sarà esente e il relativo diritto a detrazione sarà pieno. Al contrario dal 1° gennaio 2021 l’aliquota applicabile sarà del 5%.  Sorvolando sui profili di diritto, già evidenziati in altri interventi su queste stesse pagine (si veda il sole 24 ore NTplus di ieri), ci concentriamo sulla lista dei beni individuati nel decreto rilancio perché nella loro composizione potrebbero dare, nei prossimi giorni, non pochi   problemi applicativi. 

In effetti, la stessa Commissione Europea nella nota di orientamento del 3 aprile 2020 (aggiornata al 5 maggio) ha fornito, ai fini delle importazioni, un elenco dettagliato dei beni da esonerare da dazi e Iva. Questo elenco, come sottolinea la stessa Commissione era solo orientativa, non esaustiva, e lasciava agli Stati membri facoltà di agire in base alle proprie specifiche esigenze nazionali.

Lo Stato italiano estendendo l’esenzione Iva anche alle cessioni interne ha seguito solo parzialmente la lista europea sia in termini di beni che in termini di modalità espositiva.

In termini di beni la lista per le cessioni interne è ridotta, rispetto a quella unionale, anche se alcune espressioni utilizzate lasciano qualche dubbio applicativo.

Si consideri a titolo d’esempio le mascherine. La norma nazionale prevede solo le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3, mentre la lista unionale è molto più ampia facendo riferimento a tutte le maschere facciali tessili, senza filtro o parti meccaniche sostituibili. Quindi l’esenzione in questo caso per le cessioni interne sarà limitata alle sole mascherine elencate dalla disposizione, mentre le altre subiranno una tassazione piena. 

Altro tema importante riguarda gli articoli di abbigliamento protettivo (quali guanti, visiere, occhiali protettivi, calzari cuffia copricapo ecc…), per i quali la norma, da una parte, individua una non meglio definita finalità sanitaria e, dall’altra, fornisce un elenco esemplificativo. Le due scelte, considerando che le esenzioni Iva sono da applicare in modo restrittivo, pongono dei dubbi interpretativi. Per quanto riguarda la finalità sanitaria non è chiaro come questa possa essere definita a monte se non per la sua destinazione che comporterebbe l’applicazione di un meccanismo di controllo di difficile applicazione.  Inoltre in relazione alla finalità sanitaria, specialmente in riferimento al primo periodo emergenziale di applicazione della norma, si ritiene che vi rientrino anche l’utilizzo dei predetti beni in ambienti di lavoro o in stabilimenti industriali.   

Per quanto riguarda poi l’elenco esemplificativo degli articoli di abbigliamento protettivo e più in generale per tutta la lista inclusa nella norma si ritiene che, una mano per superare almeno in parte l’impasse in cui ci si potrebbe trovare, si può individuare nella lista unionale che identifica in modo specifico la nomenclatura combinata doganale dei prodotti inclusi nell’esenzione all’importazione. La classificazione doganale, infatti, riduce i dubbi e può consentire alla norma di essere immediatamente applicabile senza grandi sorprese.

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