L’esenzione Iva dei beni necessari al contenimento e la gestione dell’emergenza Covid 19 prevista dal decreto rilancio, dopo un primo momento di totale disorientamento, trova le sue prime regole interpretative che, in particolare, individuano, tra l’altro, in modo puntuale la classificazione doganale dei beni oggetto dell’agevolazione.
Le predette istruzioni sono contenute nella circolare 12/D/2020 del 30 maggio 2020 emanata dal direttore generale dell’Agenzia delle Dogane.
Più in dettaglio la circolare, anche in forza delle richieste delle associazioni di categoria, affronta i seguenti temi:
- Decorrenza della disposizione;
- Tassatività dell’elencazione
- Individuazione esatta dei codici Taric per i beni elencati all’art. 124 del Dl 34/2020
Decorrenza
la disposizione, come si ricorda, prevede due regimi: uno per la fase di emergenza che prevede, fino al 31 dicembre 2020, una esenzione per tutti i beni elencati all’art. 124 del Dl 34/2020; uno a regime che prevede per gli stessi beni a decorrere dal 1 gennaio 2021 un’aliquota del 5%.
La circolare chiarisce che le disposizioni del Decreto rilancio decorrono dal 19 maggio 2020 e pertanto l’esenzione all’importazione (ovvero alle cessioni intracomunitarie e nazionali) decorre dalla predetta data. Non è possibile interpretare la norma in modo retroattivo a decorrere dall’inizio della dichiarazione dell’emergenza Covid (30 gennaio 2020) neanche facendo riferimento alla decisione UE 491/2020 che prevede un effetto retroattivo per le franchigie doganali degli stessi beni.
La posizione delle dogane è pienamente condivisibile per quanto riguarda l’esenzione delle cessioni (ovvero le importazioni), in quanto la direttiva Iva (2006/112/CE) e la legge Iva (Dpr 633/72) prevede chiaramente che le modifiche di aliquota decorrono dal momento di effettuazione dell’operazione.
Tale posizione, però, dovrebbe essere limitata al predetto effetto e dovrebbe invece consentire un effetto retroattivo della norma per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta, in quanto la modifica introdotta dal legislatore determinerebbe una rettifica della detrazione che in base alla stessa direttiva/legge Iva può essere effettuata entro la dichiarazione annuale. Inoltre questa limitata retroattività (secondo chi scrive del tutto giustificata dalla direttiva Iva) potrebbe ottenere due scopi: il primo di consentire la detrazione per tutte le erogazioni liberali esenti effettuate prima del 19 maggio (periodo evidentemente in cui l’esigenza Covid 19 era assolutamente più cogente di quella attuale); il secondo quello di correggere un distorsione che crea una diseguaglianza inaccettabile nella logica della disposizione.
Tassatività dell’elencazione e identità doganale dei beni
La circolare, in modo del tutto condivisibile, sottolinea che l’elenco contenuto nella disposizione è tassativo e, aggiungeremmo, che va, secondo i principi imposti dalla Corte di Giustizia, interpretato in modo restrittivo.
Peccato che lo stesso elenco presenta l’utilizzo di espressioni poco chiare e in alcuni casi espressamente indicative e non tassative creando non poche problematiche interpretative.
Proprio per questo l’agenzia delle dogane, prendendo spunto dall’elenco formulato dalla Commissione europea per le franchigie doganali fornisce un concreto aiuto agli operatori fornendo l’elenco dei codici doganali di identificazione dei singoli beni (codici TARIC). Proprio dall’elencazione la stessa dogana evidenzia che tra i beni agevolati rientrano solo le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3 e non anche le mascherine generiche.
Come evidenziavamo da queste stesse pagine (si veda il sole 24 ore del 19 maggio 2020), però, la lista indicata dal legislatore soffre di una serie di limiti. Ad esempio, per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento protettivo stabilisce solo un elenco esemplificativo vincolandolo per giunta ad un non meglio fine sanitario.
Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, non risulta chiara l’espressione del detergente disinfettante per il quale la stessa lista delle dogane (seguendo la lista europea) comprende una ampia gamma di prodotti non sempre riconducibili all’espressione utilizzata dal legislatore.
Quindi nonostante l’encomiabile lavoro dell’Agenzia riteniamo che la lista possa ancora essere causa di conflitti futuri.