Bonus vacanze: ulteriori chiarimenti

Bonus vacanze: ulteriori chiarimenti

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Di Santacroce Benedetto, Vernassa Franco

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 18/2020 le modalità di applicazione del bonus vacanze da parte degli intermediari (Tour Operator e Agenzie di Viaggio) ma che potranno/dovranno fatturare in nome e per conto delle strutture turistico ricettivo. Inoltre Assosoftware ha già disposto una faq con le istruzioni tecniche di fatturazione del bonus. 

La vendita da parte di To ed Adv 

Pur in presenza del naturale regime del margine (art. 74-ter IVA), i TO e le Adv possono vendere la struttura turistica ricettiva soltanto in intermediazione e quindi in Iva ordinaria applicando alla provvigione l’aliquota IVA del 22%.

Come già indicato nella Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, la procedura prevede una “validazione” del bonus da parte del fornitore del servizio (e cioè l’albergatore) al momento del pagamento. Tale procedura di “validazione” potrà essere effettuata anche dal TO/Adv che interviene come intermediario comunicando al fornitore del servizio turistico (albergo) il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente

  • al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e 
  • all’importo del corrispettivo dovuto, 

ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del Provvedimento. 

In entrambi i casi (To/AdV ed intermediario), la Circolare dell’Agenzia delle Entrate prevede che il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo l’art.  21 del DPR 633/1972. A seguito di questa validazione con successiva conferma, l’operazione non può essere annullata.

La modalità di compilazione della fattura

Assosoftware conferma che il valore "totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica", da cui si evince che gli imponibili del documento non devono essere influenzati dallo sconto applicato. Di conseguenza, a titolo di esempio, il campo “ImponibileImporto” (2.2.2.5), dovrà contenere l’intero importo del servizio, comprensivo dello sconto, mentre lo sconto applicato dovrà essere riportato valorizzando i campi del blocco “ScontoMaggiorazione” (2.1.1.8).

Pur non essendo esplicitamente richiesto il riferimento normativo, per maggior chiarezza può essere inserita la descrizione "sconto praticato in base all’Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34" nel tag 2.1.1.11 <Causale>, ovvero nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali> della riga riferita alla prestazione. 

La fatturazione in nome e per conto

Dalle istruzioni alla fatturazione elettronica bisognerà inserire il codice del soggetto emittente come segue: TZ per soggetto terzo. E’ opportuno sottolineare che la fatturazione in nome e per conto dovrà essere autorizzata dalla struttura turistico nel modo ritenuto più opportuno (lettera, integrazione contratto, ecc...)

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