Accertamento con adesione, pagamento rateale degli importi e decadenza dal beneficio della dilazione. I chiarimenti della Circolare 25/E

Accertamento con adesione, pagamento rateale degli importi e decadenza dal beneficio della dilazione. I chiarimenti della Circolare 25/E

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Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

Con la Circolare n. 25/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti relativi all’applicazione dell’art. 149 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), norma che ha disposto, in via generalizzata, la proroga al 16 settembre dei versamenti degli importi scaturenti da accordi adesivi con l’Ufficio (in particolare, accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale), a condizione che le somme richieste risultassero in scadenza tra la data del 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Gran parte degli argomenti proposti dall’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi riguardano comunque le procedure di accertamento con adesione, fino ad oggi oggetto delle maggiori dispute e dubbi interpretativi.

Sul piano della disciplina temporale, è stato definitivamente chiarito che rientrano nel perimetro applicativo della sospensione e proroga dei termini, i soli accordi adesivi sottoscritti tra la data del 18 febbraio e l’11 maggio 2020. Questo perché, l’art. 8 del D.lgs. 218/97 prevede espressamente che il versamento dell’importo dovuto (intero importo o prima rata), cui consegue, sul piano degli effetti giuridici, il perfezionamento dell’adesione, deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Pertanto, ai fini dell’applicazione della proroga ex art. 149 DL 34/2020, dovranno considerarsi esclusivamente gli accordi sottoscritti in un momento tale da far sì che sia l’obbligo di versamento, e non di sottoscrizione, a scadere nel citato intervallo temporale. Pertanto, la prima data utile da considerare è il 18 febbraio, perché la scadenza ultima del versamento (20 giorni) è fissata al 9 marzo; invece, l’ultima data utile della sottoscrizione dell’accordo è l’11 maggio, perché il termine per il versamento dell’importo è fissato al 31 maggio. 

Il documento di prassi chiarisce anche ulteriori aspetti legati soprattutto al pagamento dilazionato degli importi, in particolare per ciò che riguarda la proroga dei termini relativi alla prima rata.

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 e 2 del D.lgs. 218/97, con la sottoscrizione dell’accordo adesivo il contribuente dovrà versare, entro il termine di 20 giorni, o l’intero importo rideterminato con l’Ufficio ovvero, nel caso in cui abbia optato per il pagamento dilazionato, la prima rata. Orbene, la proroga al 16 settembre del versamento della prima rata determina un effetto traslativo anche delle successive rate trimestrali, la cui scadenza sarà pertanto rideterminata in funzione della proroga della prima rata. Ad esempio, il piano di perfezionamento dell’accertamento con adesione prevedeva la scadenza del versamento della prima rata il 30 aprile, della seconda il 31 luglio, della terza il 31 ottobre, e così via; per effetto dell’art. 149 del Decreto, la prima rata è quindi postergata al 16 settembre (con possibilità, peraltro, di un ulteriore piano di dilazione fino ad un massimo di quattro rate, secondo quanto previsto dal comma 5), la seconda rata scadrà il 31 dicembre 2020, la terza a marzo 2021, e così via. 

Infine, un ulteriore tema è dedicato alla decadenza dal beneficio della rateazione

Secondo l’art. 15-ter del DPR 602/73, il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza del beneficio della dilazione, salvo in ogni caso l’iscrizione a ruolo dei maggiori importi, interessi e sanzioni, se il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso

Orbene, secondo la Circolare in commento, una rata di adesione con ordinaria scadenza a fine febbraio 2020 e non pagata, potrà comunque essere versata tardivamente entro il termine del 16 settembre 2020, senza decadere dalla dilazione accordata; ciò in quanto la rata successiva a quella di febbraio, con scadenza prevista il 31 maggio, è stata prorogata al 16 settembre e con essa anche la facoltà di versare la precedente rata del piano entro la scadenza della successiva. Tuttavia, essendo il pagamento tardivo frutto dell’applicazione dell’art. 15-ter del DPR 602/73 e non dell’art. 149 del DL Rilancio, non sarà possibile fruire dell’ulteriore beneficio del pagamento dilazionato in 4 rate mensili (art. 149, comma 5) e dovranno essere pagati sanzioni e interessi anche avvalendosi del ravvedimento operoso.

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