Accertamenti adesivi e cumulabilità delle sospensioni ordinarie, straordinarie e feriali. I chiarimenti della Circolare 25/E/2020

Accertamenti adesivi e cumulabilità delle sospensioni ordinarie, straordinarie e feriali. I chiarimenti della Circolare 25/E/2020

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Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

Con ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto, anche i termini della sospensione feriale (1° agosto – 31 agosto), previsti dall’art. 1 della Legge 742/69, possono considerarsi cumulabili con i termini di sospensione straordinaria previsti dall’art. 83 del DL 18/2020 (di 64 giorni, 9 marzo – 11 maggio), e con gli ulteriori 90 giorni, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. 

Ricordiamo infatti che l’art. 158 del provvedimento Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto una disposizione di natura interpretativa, come risulta dall’esplicito riferimento all’art. 1, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), in forza della quale la sospensione straordinaria dei termini processuali stabilita dall’art. 83 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020), si intende in ogni caso cumulabile con la sospensione ordinaria di 90 giorni prevista dalla procedura di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, del D.lgs. 218/97). Tale norma, in realtà, conferma un’interpretazione garantista già fornita dall’Agenzia delle Entrate nei mesi precedenti con la Circolare n. 6/E, secondo la quale la sospensione dei termini straordinaria prevista per l’emergenza Covid-19 poteva ritenersi in ogni caso cumulabile alla sospensione ordinaria prevista nelle ipotesi di presentazione di istanza di accertamento con adesione.

Secondo il nuovo documento di prassi, sulla scia di questa visione garantista, può ritenersi applicabile anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 31 agosto, prevista dall’art. 1 della legge 742/69. E ciò, in base a quanto previsto dall’interpretazione fornita dall’art. 7-quater, comma 18, del DL 193/2016, secondo cui i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono in ogni caso cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Inoltre, se il contribuente ha richiesto lo scomputo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (art. 42, comma 3-bis del DPR 600/73), risulta altresì applicabile la sospensione del termine di impugnazione per l’ulteriore periodo di sessanta giorni.

Questi ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate devono certamente essere accolti con particolare favore, perché ancora una volta si pongono in linea con una lettura garantista nei confronti del contribuente. 

Come ricordato, già qualche mese fa, l’Agenzia delle Entrate aveva optato per la cumulabilità della sospensione prevista in caso di presentazione di istanza con adesione, rispetto alla sospensione straordinaria prevista dall’art. 83 del DL 18/2020. Successivamente, è stata comunque necessaria una specifica norma di natura interpretativa (art. 158 del DL 34/2020) per chiarire la legittimità di questa interpretazione. L’intervento del legislatore è apparso ancor più importante se si considera che, nel passato, non sono mancate pronunce della Cassazione che hanno espresso un orientamento restrittivo in ordine alla cumulabilità di più sospensioni, ordinarie e straordinaria, aventi quindi natura e finalità differenti.

Pertanto, per quanto certamente condivisibile l’interpretazione ora fornita dall’Amministrazione finanziaria, in riferimento alla ulteriore cumulabilità dei termini anche con riferimento alla sospensione feriale, sarà sempre opportuno che i contribuenti interessati, e soprattutto i loro consulenti, valutino con la massima prudenza l’opportunità di cumulare i predetti termini, soprattutto se si considera che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardiva presentazione, è rilevabile sempre in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.

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