Avvisi bonari: ulteriori chiarimenti sulla proroga dei termini per versamenti degli importi e delle rate. La circolare 25/E del 20 agosto 2020

Avvisi bonari: ulteriori chiarimenti sulla proroga dei termini per versamenti degli importi e delle rate. La circolare 25/E del 20 agosto 2020

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Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla proroga dei termini relativi agli avvisi bonari da controlli automatici (art. 36-bis del DPR 600/73, art. 54-bis del DPR 633/72) e formali (art. 36-ter del DPR 600/73). Secondo il documento di prassi, sono posticipati al 16 settembre non solo i versamenti degli importi in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, ma anche la trasmissione, da parte del contribuente, dei documenti e chiarimenti in risposta agli avvisi di irregolarità.

Ricordiamo che per effetto dell’art. 144 del provvedimento Rilancio (DL 34/2020), i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore della norma), sono considerati comunque tempestivi, secondo un meccanismo simile alla remissione in termini, senza calcolo di interessi e sanzioni o affidamento del carico alla riscossione, se effettuati entro il termine del 16 settembre: ad esempio, per un avviso bonario notificato il 22 febbraio 2020 (scadenza ordinaria per il pagamento contestato previsto per il 23 marzo), il pagamento sarà considerato comunque tempestivo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, se effettuato entro il 16 settembre. Invece, per i versamenti in scadenza tra il 19 maggio (giorno di entrata in vigore della norma) e il 31 maggio, il pagamento potrà essere fatto sempre entro il 16 settembre, anche in questo caso senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi: è il caso, ad esempio, di un avviso notificato il 28 aprile e con scadenza ordinaria il 28 maggio. Il beneficio, in entrambi i casi, è ulteriormente confermato dalla possibilità di dilazionare il pagamento fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre, con scadenza il 16 di ogni mese. Non è prevista, tuttavia, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato. In pratica, sarà possibile riportare il pagamento, al massimo, fino al 16 dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, fornisce ulteriori importanti chiarimenti.

Anzitutto, che la proroga al 16 settembre riguarda non solo il termine per il versamento delle somme richieste, ma anche per la presentazione dei chiarimenti da parte del contribuente. Secondo la disciplina ordinaria, infatti, a seguito della notifica dell’avviso bonario, entro il termine previsto per il pagamento contestato (30 giorni dalla notifica dell’avviso di irregolarità), il contribuente ha la facoltà di presentare chiarimenti a giustificazione del proprio operato. Pertanto, nonostante la norma richiami espressamente ed esclusivamente i termini per il versamento e non vi sia alcun ulteriore riferimento, anche il termine per fornire i chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti potrà considerarsi prorogato alla medesima data del 16 settembre.

Un secondo chiarimento riguarda invece il pagamento delle singole rate derivanti da avvisi bonari, anch’essi ammessi alla prorogata prevista dall’art. 144 del Decreto. 

In particolare, è stato chiarito che, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio), la proroga produce un “effetto traslativo” anche alla scadenza delle rate successive, coerentemente con quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 2, del D.lgs 462/97, secondo cui “le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre”. Pertanto, le rate successive alla prima, il cui pagamento è stato prorogato al 16 settembre, non mantengono la loro originaria scadenza, ma saranno a loro volta traslate secondo un nuovo piano di rateazione. Ad esempio, supponendo che la prima rata fosse scaduta ad aprile 2020, essa slitta ope legis al 16 settembre 2020 (con ulteriore facoltà concessa al contribuente di dilazionare questo pagamento in ulteriore quattro rate di pari importo); la seconda rata avrebbe avuto scadenza naturale il 31 luglio 2020 ma, per effetto di quanto appena detto, essa è prorogata automaticamente al 31 dicembre 2020.

Al contrario, se la proroga ha interessato le rate diverse dalla prima, il piano di rateazione non cambia e mantiene le date già stabilite dal calendario originario.

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