Nuove proroghe per gli importi in scadenza a settembre e per le cartelle di pagamento con il DL Agosto

Nuove proroghe per gli importi in scadenza a settembre e per le cartelle di pagamento con il DL Agosto

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Di Lodoli Lorenzo, Di Pietro Carmelo Mirko

Con il DL 104/2020 (DL Agosto) sono state previste, ancora una volta, interessanti misure agevolative a favore dei contribuenti. Il Legislatore, con un doppio intervento, ha previsto da un lato, (art. 97) una maggiore rateizzazione degli importi dovuti a favore dell’erario, già sospesi nei precedenti mesi e, dall’altro, (art. 99) una ulteriore proroga dei termini per i versamenti da riscossione.

Ripercorriamo brevemente alcune tappe legislative susseguitesi negli ultimi mesi

Con l’art. 18 del provvedimento Liquidità (DL 23/2020) era stata disposta la sospensione, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di tutti i versamenti in autoliquidazione, ricadenti nel mese di aprile e maggio 2020, relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi di assicurazione obbligatoria. Il requisito per poter fruire di questa sospensione era la dimostrazione di una diminuzione di fatturato del 33% (per i soggetti con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro) o del 50 % (per ricavi o compensi superiori a detta soglia), nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. 

Inoltre, ai sensi del successivo art. 19, le somme percepite da imprese e professionisti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono state assoggettate a ritenute alla fonte, a condizione che gli stessi dimostrassero un ammontare di ricavi e compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, inferiore a 400.000 euro e, nel mese precedente, non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’art. 126 del provvedimento Rilancio (DL 34/2020), aveva così previsto che tutti questi versamenti già sospesi (art. 18) e le somme non assoggettate alle ritenute (art. 19), potessero essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 settembre 2020, o in unica soluzione ovvero, su opzione del contribuente, con pagamento dilazionato in un massimo di quattro rate mensili con scadenza il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il provvedimento di agosto ha introdotto una misura particolarmente vantaggiosa per il contribuente, in vista proprio delle prossime scadenze di settembre. Le somme dovute possono infatti essere versate, per metà (“un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione”) entro sempre il 16 settembre o con rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; per l’altra metà (“Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute”) il pagamento potrà essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni o interessi, mediante un piano dilazionato che prevede fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Restano fermi, in ogni caso, i versamenti già effettuati, senza possibilità di alcun rimborso.

È assolutamente chiaro il vantaggio nei confronti di imprese e professionisti che si troveranno ad affrontare, nei prossimi mesi, le varie scadenze tributarie, anche con il rischio di un cumulo tra i diversi versamenti. Si pensi, ad esempio, ad un imprenditore che, in virtù delle precedenti sospensioni, avrebbe dovuto versare entro il 16 settembre un importo IVA di euro 1.000 (ferma restando l’opzione di dilazione per quattro rate mensili già prevista dall’art. 126 del DL 34/2020). Con questa nuova previsione normativa, il contribuente potrà scegliere il pagamento di quanto dovuto nei seguenti modi: la somma di euro 500, senza applicazione di sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre o in forma dilazionata con un massimo di quattro rate mensili (ultima scadenza 16 dicembre 2020); la restante somma di euro 500, divisa per 24 rate mensili, con versamento della prima rata prevista il 16 gennaio 2021. 

Altra misura particolarmente vantaggiosa riguarda la modifica dell’art. 68 del DL Cura Italia (DL 18/2020), con l’ulteriore proroga dei versamenti da riscossione e la notifica delle cartelle di pagamento. Giova quindi rivedere brevemente i caratteri essenziali di questa norma.

Già con il provvedimento Cura Italia era stata disposta (art. 68) la sospensione dei versamenti fino al 31 agosto (la precedente versione del 31 maggio era stata a sua volta prorogata dal DL Rilancio) di tutte le somme derivanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi (già “affidati” alla riscossione), nonché dagli avvisi di addebito, dalle intimazioni di pagamento, dagli accertamenti esecutivi locali e dagli accertamenti doganali. Il pagamento in unica soluzione, senza possibilità di dilazione, slittava all’ultimo giorno del mese successivo a quello di sospensione (pertanto, il 30 settembre 2020).

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo e per quelle richieste presentate fino al 31 agosto, gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 19, comma 3, del DPR n. 603/72 (decadenza automatica dal beneficio della rateazione, iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto) si produrranno nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, in luogo delle cinque previste dalla disciplina ordinaria.

Inoltre, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di tutte le rate da corrispondere nell’anno 2020, derivanti dai piani agevolativi della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni, a condizione che il contribuente provveda al loro integrale versamento entro il termine del 10 dicembre 2020. Infine, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino decaduti, a causa dei loro ritardi o inadempimenti, dalle definizioni agevolate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio, potranno comunque richiedere una nuova dilazione di pagamento, secondo i diversi piani previsti dall’art. 19 del DPR n. 602/73, in deroga al generale divieto stabilito dall’art. 3, comma 13, lett. a) del D.L. 119/18.

Il DL agosto, all’art. 99, apporta interessanti modifiche alla norma appena commentata. 

Saranno infatti sospesi fino al 15 ottobre, e non più fino al 31 agosto, tutti i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi, anche locali, da intimazioni di pagamento e da avvisi di addebito. Rimane invariata invece la previsione dello slittamento dei versamenti, sempre in unica soluzione, “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”: la data ultima per il pagamento dovuto è pertanto prorogata al 30 novembre 2020.

La proroga al 15 ottobre riguarda infine anche gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 19 del DPR n. 602/73, come richiamato dall’art 68, comma 2-ter, del DL 18/2020. Ciò vuol dire che, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo e per quelle richieste presentate fino al 15 ottobre (non più 31 agosto), gli effetti sanzionatori della decadenza automatica dal beneficio della rateazione e dell’iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto, si produrranno nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, in luogo delle cinque previste dalla disciplina ordinaria.

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