Gli intangibles concorrono al valore in dogana

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Di Sbandi Ettore

Nella determinazione del valore in dogana delle merci, al valore di transazione deve essere aggiunto anche il valore relativo ai beni immateriali adoperati dal produttore delle stesse merci durante di collaudo. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella Causa C-509/19 del 10 settembre 2020, nel contesto normativo degli artt. 70 e 71 comma 1, del Codice doganale.
La vicenda riguarda una nota Società automobilistica che fabbrica autoveicoli contenenti, quali sistemi integrati di bordo, delle centraline per il comando dei dispositivi annessi alle vetture. Tali centraline di comando vengono importate da Paesi Extra UE, ove le stesse vengono prodotte e collaudate con l’utilizzo di un software di proprietà della stessa società automobilistica. A tal fine il software viene gratuitamente messo a disposizione da quest’ultima per consentire, ai produttori della centralina di comando, di attestare la corretta interazione tra il software e la stessa centralina, la quale viene successivamente consegnata alla società automobilistica importatrice, comprensiva del software.
In sede di accertamento l’autorità doganale aveva ritenuto che il valore in dogana delle centraline di comando dovesse includere anche il valore economico relativo al software in esse incorporato, benché quest’ultimo fosse di proprietà della società importatrice. L’art. 71 comma 1 del CDU infatti, prevede che la determinazione del valore in dogana delle merci debba tenere conto, oltre che del valore di transazione di cui all’art. 70, anche del valore dei prodotti e dei servizi utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione, anche qualora essi siano stati forniti dal compratore gratuitamente o a costo ridotto, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo pagato o da pagare per il prodotto finito.
Ebbene la Corte, riportando la conclusione n. 26 elaborata dal comitato del Codice doganale secondo la procedura prevista dall’art. 285 CDU, evidenzia che gli elementi immateriali incorporati nelle merci importate e necessari al relativo funzionamento, costituiscono parte integrante dei prodotti finali poiché aggiungono ad essi una nuova funzionalità incrementandone il valore finale.
In virtù di tale considerazione gli intangibles rientrerebbero nei casi previsti dalle lettere b) ed i) dell’art. 71 CDU, a nulla rilevando il fatto che si tratti beni immateriali non espressamente menzionati nel novero del predetto articolo come prospettato dalla difesa della ricorrente. La norma infatti – precisa la Corte – fa riferimento a “prodotti e servizi”, con ciò dissipando ogni dubbio circa la rilevanza del carattere materiale o immateriale degli elementi previsti dall’art. 71 CDU.  
D’altronde, in un caso analogo riguardante l’importazione di pc (sentenza del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C-306/04) la Corte aveva già statuito che il valore in dogana di questi ultimi dovesse includere anche il valore relativo ai sistemi operativi messi a disposizione del produttore da parte dell’acquirente, respingendo la tesi difensiva secondo cui i software non rientrerebbero in alcuna delle categorie suscettibili di incidere sulla rettifica del valore in dogana.

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