Sessanta giorni di proroga per l’entrata in vigore dell’e-DAS, il nuovo sistema informatizzato di circolazione di benzina e gasolio già assoggettati ad accisa che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° ottobre, ma che le Dogane scelgono di dilazionare ulteriormente concedendo facoltà agli operatori di ottenerne un differimento tecnico.
Le imprese che vogliono posticipare la partenza del progetto devono dunque manifestare al più presto, all’autorità doganale, la volontà di differire il sistema e-DAS, consentendo così anche all’autorità di avere tempo di testare i sistemi oggi in essere.
In effetti, i prodotti che hanno scontato l’accisa viaggiano da sempre scortato da uno speciale documento di trasporto, da ultimo regolato dal DM 210.1996 sotto il nome di Documento Accompagnamento Semplificato. Il progetto di rendere dematerializzato ed informatizzato questo documento ha portato, dopo un iter alquanto travagliato e discusso, all’implementazione dell’e-DAS, un documento virtuale tramite il quale i mittenti attestano l’avvenuta spedizione di prodotto verso un determinato destinatario. La delicatezza della questione dovuta anche al proliferare di fenomeni fraudolenti, ed il fatto che questo documento passa in varie copie per varie mani, dal mittente, al trasportatore, fino ai destinatari, ne ha reso il processo di dematerializzazione assai complesso ed articolato. L’Agenzia è infatti riuscita a informatizzare il documento senza al contempo arrivare, come da più parti auspicato, ad un approccio full digital della filiera dei carburanti, che intersecasse almeno i registri degli operatori, ancora annotati a mano, con i documenti di trasporto.
Eppure, il sistema è ora comunque pronto a partire, costituendo un ulteriore tassello verso la marcia di avvicinamento alla totale digitalizzazione del settore che dovrebbe, si spera, ridurre i fenomeni fraudolenti che a quanto pare non accennano a ridursi.
Insomma, dall’1.10.20 il sistema dovrebbe essere attivo, avendone le Dogane perimetrato il recinto normativo con l’adozione della Direttoriale n. 138764/20 e la successiva circolare 9/D/20. Eppure, anche a seguito di vari incontri con gli operatori, sono state rappresentate all’autorità molte questioni, sia di carattere tecnico, sia sostanziale. Sul piano tecnico, si lamentano infatti alcune difficoltà sulla piattaforma informatica, mentre sul piano sostanziale sono aperti alcuni nodi come quelli della valenza dei messaggi di ricezione o il dialogo tra speditore e trasportatore.
A queste osservazioni ha risposto l’Agenzia con la circolare 34/D/20, con la quale viene ribaltata la prospettiva, caricando gli operatori dell’onere di dichiarare le proprie difficoltà applicative. Dunque, dispone ADM, “laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione”. Pertanto, per gli esercenti che al 30.9.2020 “ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale”.
Questo significa che, in concreto, gli operatori che intendono differire la partenza del nuovo sistema devono presentare, prima del 1.10.20, la dovuta comunicazione di adeguamento dei sistemi con contestuale richiesta di rilascio all’emissione dell’e-DAS integrata da una sorta di richiesta di differimento dell’operatività di 60 giorni, ai sensi della nuova circolare. In questo modo, esercenti e Dogane, potranno avere l’auspicato differimento, obbligato dalla necessità di adeguamento generale del sistema.