Spese di assicurazione a forfait

Spese di assicurazione a forfait

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Le spese di assicurazione concorrono alla formazione della base imponibile doganale solo se effettivamente sostenute dal l'importatore. Inoltre si applica un forfait del 0,5% al valore della merce in tutti i casi in cui gli operatori non siano in grado di provare documentalmente l'effettivo importo corrisposto a titolo di premio assicurativo. Ad affermarlo è un parere della Commissione europea reso noto dalle Dogane.

Facciamo un passo indietro

Per determinare il valore in dogana ex articolo 29 del Codice doganale, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio dell'Ue. La chiave per la definizione delle spese di assicurazione nella valutazione delle merci risiede innanzitutto nel fatto che tali spese devono essere relative strettamente alle merci da valutare. Vanno considerati solo i costi di assicurazione delle merci (per esempio costi di polizza) relativi al trasporto, al carico e alla movimentazione.

Come già confermato anche dalla circolare 135/D/1999, l'inclusione nel valore in dogana delle spese per l'assicurazione è giustificata soltanto quando il relativo servizio sia stato realmente prestato e, dunque, oggetto di accordo tra importatore e istituto assicurativo. La circolare rispondeva, infatti, ai dubbi sorti in merito alla possibilità di aggiungere al valore di transazione le spese di assicurazione delle merci importate anche nei casi in cui le stesse non siano effettivamente sostenute. L'articolo 164 del regolamento Ce 2454/1993 prevede, infatti, che debbano essere incluse nel valore in dogana le spese per il trasporto delle merci anche quando il trasporto è gratuito o effettuato con i mezzi del compratore, mentre nulla precisa circa il trattamento delle spese di assicurazione che pure sono previste, unitamente a quelle di trasporto, nello stesso articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2913/1992.

Sul tema, l'agenzia delle Dogane è intervenuta con la nota 98072 RU del 12 settembre scorso a seguito dell'interpretazione fornita dal Comitato del valore della Commissione Ue sull'articolo 164 del Codice doganale comunitario. Il parere ha ritenuto che le spese in questione sono incluse nel valore imponibile solo nel caso in cui i relativi servizi siano effettivamente prestati e solo questi devono essere dettagliati nella dichiarazione doganale e nei relativi documenti accessori. Ma, precisano le Dogane, qualora dalla documentazione presentata a corredo di una operazione di importazione le spese in questione risultino sostenute, ma non sia stato quantificato l'esatto importo in relazione alla dichiarazione medesima, le spese di assicurazione sono calcolate in modo forfettario dello 0,5% del prezzo fatturato e l'applicazione di un'aliquota diversa dovrà essere richiesta dal l'operatore presentando idonea documentazione.

Non mancano, però, i problemi. Se da un lato l'importatore ha diritto a veder valorizzate solo le spese effettivamente sostenute, dall'altro deve sempre compiutamente premunirsi di documentazione assicurativa certa e particolarmente dettagliata, idonea a superare le obiezioni derivanti, ad esempio, in quei casi in cui, facendo ricorso a polizze cumulative, gli operatori di grandi dimensioni effettivamente non possono che adeguare, con gli opportuni aggiustamenti, i premi pagati a titolo globale e non riferibili a singole spedizioni.

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