Plastic Tax e articolo 51

Plastic Tax e articolo 51

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Possibilità per i contribuenti di produrre, in via sperimentale dal 1° gennaio 2021, bottiglie totalmente in plastica riciclata, determinando così la disapplicazione della nuova plastic tax. 

La nuova imposta che dovrebbe essere operativa dal prossimo anno grava, infatti, sui manufatti destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati in plastica sintetica e non destinati al riutilizzo. 

In particolare, l’art. 51, commi da 3-sexies a 3-novies del Dl 104/2020, in conversione, ha introdotto disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti. Con questa disposizione, è stato introdotto un sistema sperimentale, per cui, per il 2021, per le bottiglie in plastica di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del DM Sanità del 21.3.1973, non trovi applicazione la percentuale minima di plastica vergine prevista dal medesimo Decreto. Quest’ultima norma, nel tempo, è stata molto avversata perché impone, per ragioni igieniche che si ritiene superabili, la presenza di plastica vergine in misura consistente, di fatto inibendo la creazione di processi produttivi innovativi e virtuosi nel senso del riciclo.

La norma del DL Agosto rimuove questo limite, ma lo fa in maniera forse poco lungimirante, visto che il nuovo regime è introdotto in via sperimentale per 1 anno, un tempo tecnico che non consente adeguamenti ed investimenti su un prodotto ad uso massivo e che forma una componente decisiva del prezzo delle acque e delle bevande.

Ovviamente, però, il tema della possibilità di utilizzare plastica riciclata per le bottiglie avrà un effetto anche per l’applicazione della nuova plastic tax che, se confermata, entrerà in vigore il 1.1.2021.

Infatti, se fosse confermata la necessità di utilizzo di plastica vergine per le bottiglie, si pone un tema di coerenza della norma in quanto l’erario riscuoterebbe un’imposta con scopi green, rendendo impossibile al contribuente di adottare una soluzione virtuosa sottesa alla stessa norma. 

Inoltre, e più in generale, si pone comunque la questione relativa alla definizione dell’oggetto del tributo, ancora vaga su temi decisivi come quelli della definizione di semilavorati o del calcolo delle quote tra plastica vergine e riciclata presente sui beni, di fatto impossibile.

L’Agenzia Dogane Monopoli, sul punto, ha proceduto con due hearing pubblici dove, di fatto, non ha fornito informazioni di merito, prendendo però atto di molti input rappresentati dagli stakeholders. 

In ultimo, resta comunque l’incognita della modifica normativa (con criteri più che discutibili) e/o dello slittamento dell’imposta, anch’esse presentate come probabili da ADM ma ad oggi non note al mercato.

In definitiva, l’imposta rimane di strettissima attualità, anche se avversata da più parti perché, pur in grado di recuperare una mole rilevantissima di risorse, si innesta in un periodo di grave crisi generale.

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