Easy free back: le novità del provvedimento direttoriale delle Dogane

Easy free back: le novità del provvedimento direttoriale delle Dogane

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Cambio di passo per la reintroduzione senza dazio per merci precedentemente esportate. In ambito e-commerce, infatti, la Dogana estende l’applicabilità della nuova procedura anche ai soggetti che effettuano 50 operazioni al mese, mentre sono allo studio misure di favore per le piccole e medie imprese. Sono queste le novità delle ultime ore in materia di operazioni di rientro in esenzione, oggetto del provvedimento direttoriale 386291/20 (che parzialmente rettifica il precedente 329619/20) e di un open hearing tenuto ieri dall’Agenzia Dogane Monopoli.

Dopo un’attiva consultazione con le parti, infatti, le Dogane hanno accolto la richiesta, da più parti pervenuta, di introdurre un’apposita procedura che definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le operazioni di reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali “realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce”, in sostituzione della prassi ordinaria che prevede il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione di volta in volta, previo controllo puntuale delle merci. Si tratta del progetto noto come easy free back, l’unico che consente alle imprese di superare tempi di attesa e di verifica che, in media, sono incompatibili con la velocità di un business.

L’accesso a questo beneficio è stato introdotto con la citata nota 329619/20 dello scorso settembre, che garantiva l’accesso alla semplificazione agli operatori che effettuano, in media, 100 operazioni al mese. Questo limite è stato, fin dalla fase di redazione della semplificazione, da subito considerato elevato ed in effetti, dopo un mese circa di analisi, l’Agenzia Dogane conviene ora con queste conclusioni, riconoscendo la possibilità di accedere all’easy free back anche per le imprese che effettuano reintroduzione in numero superiore, in media, a 50 operazioni al mese.

In realtà, si ritiene che il limite quantitativo abbia una giustificazione relativa, visto che nel progetto in questione non è premiato il numero di operazioni poste in essere, ma le modalità con le quale queste operazioni sono effettuate, la tracciabilità puntuale dei beni e la localizzazione degli stessi in luoghi approvati e di operatori affidabili e certificati.

Nello stesso senso, ed ancor di più, si pone il tema dell’estensione soggettiva del beneficio, a prescindere dalle modalità di vendita delle merci, e-commerce oppure no, soprattutto per le piccole e medie imprese. È questo l’oggetto, infatti, dell’open hearing tenuto ieri dalle Dogane, che hanno ascoltato gli stakeholders sul progetto di liberalizzazione delle franchigie di cui all’art. 203 del Codice doganale, oggi oggetto della lenta procedura di controllo sopra richiamata e, prossimamente, facilitata per gli operatori del settore, anche se medi o piccoli.

In questo senso, è utile anzitutto la rimozione del limite numerico delle operazioni mensili, che se è forse fondato nel tema B2C (molte operazioni per bassi valori), non lo può essere nel B2B (poche operazioni di rientro e quantitativamente massive).

Resta poi il tema dei controlli, che oggi si registra essere la vera questione legata all’easy free back; per come viaggiano le merci, basta che un bene tra i molti vada a controllo fisico per vanificare l’intero complesso di merci in rientro, attesi i tempi di fermo dei mezzi di trasporto. Dovrà dunque essere data assoluta priorità al post clearance audit ed alla premialità connessa all’affidabilità degli operatori autorizzati per rendere davvero efficaci le nuove misure.

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