Operazioni e-commerce: nuova determinazione direttoriale delle Dogane

Operazioni e-commerce: nuova determinazione direttoriale delle Dogane

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Per le dichiarazioni semplificate di merci di basso valore dichiarate nel quadro di operazioni e-commerce, gli importatori devono procedere a verifiche periodiche sui destinatari delle merci, in particolare per verificare la correttezza degli importi dichiarati per la franchigia dai dazi e dall’Iva. 

La circolare 40/D/2020 delle Dogane, infatti, rende esecutiva la Determinazione n. 344910/20 con la quale è stato liberalizzato il sistema di dichiarazioni semplificate senza indicazione della voce doganale per le merci in importazione ed aventi valore inferiore a 22 euro, tipicamente oggetto di transazioni e-commerce. Almeno fino all’entrata in vigore del nuovo regime IVA previsto per il 1.7.2021, l’Agenzia Dogane ha infatti aperto un sistema fino ad oggi appannaggio solo dei corrieri aerei, per cui le merci di valore modesto ed ancora coperte dalla franchigia dell’IVA, possono essere dichiarate in forma massiva, con l’indicazione del codice Taric convenzionale 99909909, previa autorizzazione dell’autorità doganale.

Ebbene, la circolare in commento ha tipizzato i requisiti per l’ottenimento di tale autorizzazione, a tal fine declinando i contorni generalmente individuati dalla predetta Direttoriale che però devono essere asseverati con dichiarazione penalmente rilevante dagli operatori, sebbene molte prerogative abbiano natura non oggettiva, ma valutativa.

Ad ogni modo, per accedere al beneficio devono essere osservate una serie di rigide condizioni:

  • (i) numero minimo di 50.000 operazioni mensili di import;
  • (ii) possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario transito”;
  • (iii) possesso dello status AEO;
  • (iv) garanzia di tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo;
  • (v) garanzia di possibilità per l’Ufficio di accedere agli spazi di controllo eseguendolo in completezza;
  • (vi) possesso di scanner X-Ray con tecnologia CT (tomografia computerizzata).

Sulla tracciabilità dei flussi, la scelta dell’amministrazione è però per molti versi sorprendente, oltre che – si ritiene – discutibile. Infatti,  l’operatore autorizzato dovrà “effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al valore” doganale; inoltre, “a frequenza e il numero di operazioni da assoggettare alla verifica in parola verranno indicate nel relativo disciplinare di servizio che terrà conto del volume delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce)”. Di base, viene così “appaltata” al soggetto autorizzato un’attività di verifica difficilissima, da svolgersi con e presso terzi, senza i poteri tipici del Fisco e delegandone i contorni alle attività dei singoli Uffici locali. È vero che il valore, prima ancora della classificazione, è nel caso di specie il tema di vero rischio (sono frequenti i “pacchetti” sottovalutati per non pagare dazi ed IVA), ma la scelta di ADM, in questo caso, è particolarmente spinta sul caricare soggetti terzi che, del resto, non possono che lavorare in forma massiva, pena essere tagliati fuori da un mercato che non può sostenere il costo di una bolla completa, almeno fino al cambio di regime IVA previsto per il 1 luglio 2021.

Una volta autorizzato dopo l’iter che, in maniera rapida, coinvolge tutti i livelli dell’amministrazione, l’operatore avrà accesso alla semplificazione dichiarativa a sistema, riferendosi al codice TARIC agevolato che però non sarà valido per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altre amministrazioni (es. sanitari) e per le merci soggetti a specifici divieti e restrizioni.

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