Sugar tax a un passo dalla sua prima cristallizzazione

Sugar tax a un passo dalla sua prima cristallizzazione

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Sugar tax ad un passo dalla sua prima cristallizzazione con il varo del primo dei due Decreti necessari per l’applicazione dell’imposta sulle bevande edulcorate la cui entrata in vigore è prevista al prossimo 1° gennaio 2021 e che verosimilmente sarà rinviata al 1° luglio 2021. Sul punto, infatti, nel Documento di programmazione economica pubblicato ieri il MEF ha reso nota l’ipotesi di “sospensione” del tributo che il prossimo anno, comunque, realizzerà l’innesto di una tassa innovativa quanto estremamente gravosa per le imprese impattate.

La norma della legge di Bilancio 2020, infatti, ha come noto introdotto un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, condizionate per la vendita al minuto, anche in forma di concentrato da servire previa diluizione. Ogni bevanda con zuccheri aggiunti e rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, dunque, soffrirà l’applicazione del tributo che, ad oggi, è fissato in una misura pari ad euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti, e ad euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

La norma, per essere eseguibile, necessita tuttavia di due provvedimenti applicativi, entrambi di tipo tecnico, uno volto ad individuare l’oggetto dell’imposizione ed un altro, invece, a dare concreta esecuzione al dettato legislativo che per molti versi si presenta dubbio e poco agevole per i contribuenti.

Sul primo aspetto è ora intervenuto un Decreto Interministeriale con cui il ministero dell’Economia ed il Ministero della Salute hanno determinato il potere edulcorante contenuto in ciascuna sostanza, in grado di conferire il sapore dolce ad una bevanda. Ciò in quanto, anzitutto, sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti ed a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti da consumare previa diluizione

E in effetti, il comma 667 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 richiede che il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza e che tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del MEF e del Ministero della salute.

Ebbene, come anticipato, facendo riferimento ad un quadro tecnico ed unionale essenzialmente riconducibile alle disposizioni di cui al Reg. n. 1333.08 il Decreto è ora approvato e pubblicato con in allegato una tabella tecnica che, ad ogni edulcorante, abbina appunto in relativo potere dolcificante utile alla determinazione dell’imposta.

Resta dunque da emanare solo l’attesissimo ulteriore DM, questa volta di competenza solo del MEF, che recherà tutti i profili di interesse per l’applicazione del nuovo tributo, a cominciare dall’individuazione dei soggetti obbligati e di tutti quelli interessati (ancorché non obbligati) sul piano degli adempimenti, che si auspica siano ridotti al minimo, visto l’impatto di per sé molto pesante che l’imposta avrà sui soggetti che producono bevande edulcorate o, in veste di committenti stabiliti o meno in Italia, ne dispongono la fabbricazione ad opera di terzi.

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