Le opere di design nautico e la relativa concessione del diritto di sfruttamento industriale rientra ai fini Iva tra le prestazioni di servizi imponibili e non invece nella cessione del diritto d’autore perché mancano dei presupposti fondamentali quali il rilievo artistico ovvero la serialità industriale.
A dirlo, in modo che dalla narrativa conosciuta appare un po' semplicistico, è l’Amministrazione finanziaria con la Risposta 540/E/2020.
Il caso specifico vede coinvolti due soggetti che svolgono l’attività di designer nel settore nautico. Gli istanti hanno concluso un contratto con una società costruttrice di imbarcazioni e navi che li impegna, dietro corrispettivo, all’attività di ideazione e/o creazione del concept delle suddette imbarcazioni, oltre alla concessione dello sfruttamento in esclusiva delle opere di design nautico realizzate.
Il quesito fiscale è proposto in riferimento a tale ultimo aspetto del contratto, ovvero è di interesse degli Istanti individuare la corretta qualificazione ai fini IVA della concessione del diritto di sfruttamento delle opere in questione.
Per loro proposta, l’operazione dovrebbe essere inquadrata ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), DPR 633/1972 come “fuori campo IVA” tra le «concessioni… relative a diritti d’autore effettuate dagli autori» in quanto le opere di design nautico realizzate dai due autori presenterebbero sia il carattere creativo sia il valore artistico richiesto dalla prassi e della giurisprudenza (Cassazione 23292/2015, Risoluzione 143/E/2017) per ricondurle in tale definizione. Del resto, l’attività dei due designer sembrerebbe essere dotata non solo del carattere creativo dovuto all’originalità della loro produzione, ma anche del valore artistico. Quest’ultimo emergerebbe dalla partecipazione delle loro creazioni nell’ambito di eventi ed esposizioni e dall’attribuzione agli stessi di numerosi premi.
L’Agenzia delle Entrate non è dello stesso avviso. Secondo il suo parere le opere di design nautico in questione non possono rientrare nella definizione di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore. Ciò in quanto non presenterebbero le caratteristiche richieste (carattere creativo e valore artistico) per identificarle come tali. La mancanza di questi due elementi, o meglio la mancanza del valore artistico dell’opera di design nautico, viene dedotta dalle Entrate da alcuni elementi formali: dai contratti tra le parti, infatti, non emerge alcun riferimento alla tutela riconosciuta dalle norme sul diritto d’autore né le suddette opere di design risultano registrate nel registro pubblico generale delle opere protette né depositate. Su questi profili non si condivide l’approccio dell’Agenzia in quanto il diritto d’autore è tutelato in quanto tale alla nascita dell’opera a prescindere dal fatto che venga espressamente richiamato in contratto.
Le Entrate escludono anche una seconda soluzione, ovvero quella di considerarle come «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (art. 2, n. 10), L. 633/1941) poiché non trattasi di opere che si collocano nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale. Invero, le opere progettate dagli Istanti, sebbene non trovino espressione in unico esemplare, non sono neppure destinate ad una produzione propriamente seriale rivolta ad un pubblico diffuso.
Tali considerazioni che portano l’Agenzia a classificare le suddette opere quali prestazioni di servizio, dovrebbero essere circoscritte al caso di specie ed essere riconsiderate in relazione alla sostanza dell’attività svolta per non generalizzare l’esclusione dalle stesse dal diritto d’autore.