La legge di bilancio 2021, appena approvata in via definitiva alla Camera, arricchisce di un nuovo tassello la difficile vicenda dell’esenzione Iva, con pieno diritto a detrazione, previsto per le cessioni dei beni elencati all’art. 124 del Decreto rilancio (Dl 34/2020). In particolare, il provvedimento di fine anno introduce una nuova esenzione per la strumentazione per diagnostica Covid 19 e per le relative prestazioni di servizio, nonché conferma per legge lo stesso trattamento Iva per i vaccini Covid e le relative somministrazioni, già anticipato da un provvedimento della Commissione Europea e annunciato dalla circolare 45/D/2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
In effetti, la legge di bilancio, a differenza dell’art. 124 del Decreto rilancio, prevede il limite temporale del 31 dicembre 2022 creando una forte anomalia operativa. Questa anomalia è resa più evidente perché nella bozza di decreto milleproroghe non è previsto nessuna deroga temporale per l’art. 124 del decreto rilancio che dal 1° gennaio 2021 porterà l’attuale aliquota zero al 5%.
Ma andiamo per ordine.
Strumentazione diagnostica
La legge di bilancio prevede espressamente che in deroga all’art. 124 del decreto rilancio (qui in commento) sono esenti da Iva, con diritto pieno a detrazione, fino al 31 dicembre 2022 anche le cessioni di strumentazione per diagnostica Covid 19 che presentano i requisiti della direttiva 98/79/CE o del regolamento 2017/745/UE. In particolare, la direttiva si occupa delle caratteristiche che devono avere i dispositivi medico diagnostici in vitro, vale a dire quei dispositivi impiegati allo scopo di diagnosi, controllo, terapia o attenuazione del Covid 19. Essi sono costituiti da:
- qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
- qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un’attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico.
Il regolamento stabilisce le regole per la loro immissione in consumo.
Per i suddetti dispositivi la legge di bilancio interviene in deroga all’art. 124 del decreto rilancio. Da ciò si può desumere che la norma vuole, da una parte estendere la portata del predetto articolo per coprire tutti i dispositivi medici di diagnosi, dall’altra, che la deroga opererà per ulteriori 2 anni fino al 31 dicembre 2022.
Vaccini contro il Covid 19
Sempre in materia di Covid 19 la legge di bilancio, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III del Dpr 633/72, ha previsto l’esenzione Iva con diritto pieno di detrazione per le cessioni di vaccini contro il Covid 19 autorizzati dalla Commissione Europea o dagli altri Stati membri e le prestazioni di servizio strettamente connesse a tali vaccini. L’operatività della norma va, retroattivamente, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Quindi in questo caso, a differenza della strumentazione diagnostica, la regola interviene ex novo all’interno del sistema Iva prevedendo una nuova ipotesi di esenzione. L’operatività temporale della disposizione ha lo scopo di coprire tutta la campagna di vaccinazioni che è cominciata in Italia il 27 dicembre 2020.